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ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE
 STATUTO NAZIONALE


 

GENERALITA’

 L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, nel seguito denominata “Associazione” ha sede presso l’Ufficio del Referente Nazionale per i rapporti con l’Associazione – Via Sorianello , 1 Roma – è costituita con atti del dott. Luigi Annibaldi, notaio in Viterbo, del 2 febbraio 1994, Repertorio n. 35586, Raccolta n:18099, registrato il 4 febbraio 1994 al n. 537 modificativo del precedente atto dello stesso notaio dott. Luigi Annibaldi del 4 dicembre 1991, Repertorio n. 30349/15457 registrato in Viterbo il 18 dicembre 1991 al n. 3742 e del dott. Marcello Di Fabio, notaio in Roma del 16 settembre 1995,Repertorio n. 70043,Raccolta n. 16708, registrato in Roma il 19 settembre 1995 e del dott. Giancarlo Miccoli Favoni, notaio in Forlì, del 26 ottobre 2001, Repertorio n. 174222, Raccolta n.17381, registrato il 7 novembre 2001 ed attualmente con atto del dott.     notaio in                       del Repertorio n.                                    Registrato il                                  . 

Su di essa, individuate tra l’Associazione e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, le nuove e più avanzate forme di collaborazione che dovranno trovare nelle Convenzioni lo strumento cardine, il Ministero dell’Interno esercita la sua alta vigilanza. 

L’Associazione Nazionale è apartitica, non ha fini di lucro e persegue il fine della solidarietà civile, sociale e culturale. Essa si ispira ai principi democratici e ai valori della cultura e della tradizione del Paese. La sua durata è illimitata . 

L’Associazione Nazionale costituisce la continuità ideale tra i Vigili del Fuoco cessati dal servizio e il Dipartimento e contribuisce, altresì, con la sua azione al rafforzamento dei legami con la popolazione. 

L’Associazione Nazionale è Associazione di persone. Il socio è fonte della sua legittimazione. Coloro che intendono esservi iscritti devono fare richiesta alla Sezione di competenza per territorio.

 ART.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo Statuto Nazionale dell’Associazione Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale è lo strumento di governo dell’intera Associazione. Gli Statuti delle Sezioni Provinciali non possono essere in contrasto con quello Nazionale. La loro conformità sarà verificata dal Collegio Nazionale dei Probiviri congiuntamente al Presidente Nazionale. 

ART. 2 FINALITA’

 1° L’Associazione si propone i seguenti scopi:

a)         promuovere e cementare i vincoli di amicizia, di colleganza e di solidarietà tra i Vigili del Fuoco in congedo e in servizio, nonché fra loro e gli appartenenti ad altre Associazioni aventi scopi affini;
b)
       
tenere vivi tra i soci i valori di solidarietà fra gli uomini, il ricordo delle tradizioni dei Corpi dei Vigili del Fuoco, la memoria storica di Coloro che sono caduti nell’adempimento del loro servizio;
c)
        
svolgere, nei limiti statutari ogni forma di assistenza morale, socio assistenziale, culturale, ricreativa e sportiva a favore di chi ne richieda l’opera, promuovendo tutte le iniziative a tale scopo necessarie;
d)
       
svolgere attraverso i soci attività di volontariato nonché di informazione, formazione e addestramento in materia di sicurezza, di difesa civile e di protezione civile in favore dei cittadini, Enti pubblici, privati, associazioni;
e)
        
svolgere attività di collaborazione, anche mediante convenzioni con il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco secondo le forme e i modi indicati dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Più in generale, l’Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione o gemellaggio, con altre associazioni ed Enti pubblici e privati, a livello internazionale, nazionale e territoriale. 

2° Le attività di cui alla lettera d) ed e) vengono svolte avvalendosi esclusivamente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci. L’Associazione e i suoi appartenenti non possono svolgere o gestire in proprio attività che risultino in contrapposizione a quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di sua specifica competenza.

 ART. 3 RAPPRESENTANZA

 1° In occasione di manifestazioni o celebrazioni ufficiali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sia a livello centrale che periferico o di Istituzioni Nazionali od Internazionali, l’Associazione Nazionale e le Sezioni interessate assumeranno idonee iniziative che permettano ai soci la loro partecipazione in rappresentanza della Associazione. 

2° Particolare cura dovrà essere prestata affinché lo stendardo dell’Associazione sia adeguatamente rappresentato nei cerimoniali. 

ART. 4 STENDARDO

 Lo Stendardo dell’Associazione Nazionale e delle sue Sezioni Provinciali avrà la forma della Bandiera in uso presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Nelle manifestazioni ufficiali lo Stendardo interviene con Rappresentanza d’Onore di tre soci. In tali occasioni è consigliato indossare l’abito sociale. 

ART. 5 ABITO SOCIALE

 L’abito sociale od altro indumento identificativo sono definiti dal Regolamento Nazionale.
 

 ART. 6 SOCI

 1° I soci hanno il dovere di:
 

- versare la quota annuale associativa entro il termine stabilito;
- partecipare alla vita e alle attività dell’Associazione e cooperare al suo potenziamento morale e materiale;
- mantenere un comportamento leale e dignitoso che non contraddica agli scopi del sodalizio, non leda l’onorabilità dell’Associazione e degli organi sociali, nonché di tutti i soci.
 

2° I soci hanno il diritto di:
- ricevere la tessera comprovante la sua qualità di socio;
- collaborare alla realizzazione degli scopi dell’Associazione;
- godere dei benefici previsti.

3° L’Associazione Nazionale costituisce un albo generale degli iscritti e provvede al rilascio della tessera associativa, coinvolgendo anche le strutture territoriali. I soci sono tenuti al rispetto delle norme statutarie e regolamentari nazionali e provinciali. Essi sono suddivisi in:

- SOCI D’ONORE;

- SOCI BENEMERITI;

- SOCI EFFETTIVI;

- SOCI SOSTENITORI;

La iscrizione viene fatta nelle sedi locali e nelle Sezioni Provinciali con la sottoscrizione della domanda di adesione e con il versamento della quota sociale. Le modalità del rilascio della tessera sono demandate al Regolamento Nazionale.

 4° Non possono far parte dell’Associazione coloro che:
- siano stati destituiti dai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di altre organizzazioni pubbliche;
- abbiano riportato condanne penali;
- siano stati espulsi in precedenza dall’Associazione.

 5° Il socio che successivamente alla sua iscrizione risulti non avere o aver perduto i requisiti di ammissione, viene cancellato dall’albo generale degli iscritti e dagli elenchi della propria Sezione.

 6° Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Alle cariche sociali sono eleggibili tutti i soci secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale e a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo.

 ART. 7 COLLABORAZIONE ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI

Tra l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale e l’Associazione Nazionale Orfani dei vigili del fuoco possono, qualora vi siano le condizioni, essere ricercate idonee e appropriate forme di collaborazione nelle attività delle stesse.

Le forme e i modi della collaborazione dovranno essere oggetto di una apposita intesa tra le due Associazioni da trascrivere, quale specifica norma, nel regolamento.

 

ART. 8 CONSIGLIO D’ONORE – SOCI D’ONORE

 1° Viene costituito il Consiglio d’Onore con funzioni consultive su questioni di maggiore rilevanza che gli sono poste dal Dipartimento e dalla Direzione Nazionale, nonché di raccordo fra il Dipartimento VV.F e l’Associazione. Di esso fanno parte i seguenti Soci d’Onore:

- il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;

- l’Ispettore Generale Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Vice Capo Dipartimento

e il Presidente Onorario dell’Associazione che in caso di assenza prolungata e comunque forzata è sostituito dal Presidente Nazionale.

 2° Il Consiglio d’Onore esamina la relazione che annualmente gli è trasmessa dal Presidente Nazionale dell’Associazione per illustrare l’attività complessivamente svolta e quella programmata.

 3° Il Consiglio d’Onore è invitato a partecipare all’Assemblea Congressuale Nazionale ed alle riunioni del Consiglio Nazionale con la facoltà di esprimere, anche per iscritto, pareri non vincolanti da inserirsi a verbale.

 4° Con delibera della Direzione Nazionale previa accettazione degli interessati e con procedura a norma di Regolamento è attribuita la qualifica di Socio d’Onore:

- Al personale del Corpo Nazionale in servizio e fuori servizio decorato di medaglia d’oro o d’argento al valore civile ed alle persone parimenti decorate o insignite di altri riconoscimenti di pari dignità o che abbiano titoli di particolare benemerenza nei riguardi del Corpo o dell’Associazione;

- Ai familiari dei deceduti per causa di servizio – vittime del dovere.

La Direzione Nazionale iscrive fra i Soci d’Onore il Presidente Nazionale e il Presidente Nazionale Onorario cessati dalla carica.

 ART. 9 SOCI BENEMERITI

Sono soci Benemeriti i soci fondatori dell’Associazione Nazionale e delle sue strutture di base. Possono essere nominati dalla Sezione Provinciale Soci Benemeriti, previa accettazione degli stessi, coloro che abbiano dato un contributo determinante e sostanziale allo sviluppo dell’Associazione. Parimenti possono essere iscritte persone anche non appartenenti al Corpo.

 ART. 10 SOCI EFFETTIVI: Tale categoria comprende:

a)         Il personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e dei Comandi dei vigili del fuoco della Regione Valle d’Aosta e delle Province Autonome, che abbiano lasciato il servizio per raggiunti limiti di età o per altri motivi non in contrasto con i requisiti di cui all’art.6;

b)        gli ex vigili volontari ausiliari, purchè non svolgano servizio attivo nel Corpo.

 ART.11 SOCI SOSTENITORI

 Sono ammessi a far parte dei soci Sostenitori:

a)        i familiari degli iscritti alle precedenti categorie;

b)        i familiari dei colleghi deceduti,

c)      gli ex atleti che hanno praticato attività sportiva per conto dei vari Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

 ART. 12 STRUTTURE TERRITORIALI

 1° Le Sezioni provinciali costituiscono un’articolazione dell’Associazione territoriale e possono iscriversi agli albi territoriali del volontariato. L’acronimo ONLUS che ne deriva rappresenta un peculiare segno distintivo. Esse sono strutturalmente autonome mediante una distinta responsabilità di gestione organizzativa e finanziaria e rispondono in proprio degli atti che compiono e devono porre in essere tutte le finalità previste dell’art. 2.

 2° Le Sezioni provinciali possono costituire Sedi operative locali da esse dipendenti, nominando un delegato di Sede. Lo Statuto delle Sezioni provinciali deve comprendere i seguenti organi:

A-      l’Assemblea congressuale dei Soci;

B-       il Consiglio provinciale;

C-      il Presidente provinciale;

D-      il Collegio dei revisori dei conti.

3° Le Sezioni provinciali nell’esercizio delle proprie funzioni devono raccordarsi, attraverso il loro Presidente e il Consiglio provinciale, con il Coordinatore Regionale.

4° Le Sezioni provinciali svolgono le seguenti funzioni :

- deliberano sulle iscrizioni;

- organizzano l’attività sociale degli iscritti;

- dirigono e garantiscono i programmi, i progetti e i servizi funzionali alla conduzione associativa dell’Associazione stessa.

 5° I Consigli provinciali, eletti nelle Assemblee congressuali degli iscritti, sono organi deliberanti e di direzione; elaborano il bilancio consuntivo e preventivo annuale da portare per l’approvazione nell’Assemblea generale dei Soci. Più in generale essi esercitano le competenze proprie ed applicano gli orientamenti dell’Assemblea congressuale e degli Organi Nazionali con i necessari adeguamenti alle specificità territoriali.

I Consigli provinciali eleggono tra i loro componenti, con votazione segreta se richiesta dalla maggioranza dei presenti, il Presidente quale legale rappresentante delle Sezioni e le altre cariche sociali proposte dal Presidente.

 ART. 13 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 Gli organi d’indirizzo, esecutivi e di controllo dell’Associazione sono:

a) Congresso;

b) Assemblea Nazionale dei Soci;

c) Consiglio Nazionale; d) Direzione Nazionale; e) Presidente Nazionale;

f) Presidente Nazionale Onorario;

g) Collegio dei Revisori dei Conti;

h) Collegio Nazionale dei Probiviri.

 ART.14 CONGRESSO NAZIONALE

 1° Il Congresso Nazionale è la massima assise dell’Associazione, ne determina gli indirizzi ed è regolato secondo le norme predisposte dal Regolamento Nazionale. Esso è convocato dal Presidente Nazionale su conforme parere della Direzione Nazionale.

2° Il Congresso Nazionale si riunisce ogni tre anni con il compito di:

a)  eleggere previo consenso dell’interessato il Presidente Onorario;

b  ratificare la nomina dei coordinatori regionali indicati dalle Assemblee Congressuale Regionali;

c eleggere la Direzione Nazionale, il Consiglio Nazionale, il Collegio Nazionale dei Revisori del Conti e il Collegio Nazionale dei Probiviri;

    tracciare le linee programmatiche generali dell’Associazione Nazionale;

e discutere ed approvare la relazione morale e finanziaria triennale;

f)approvare le norme statutarie con la maggioranza dei 2/3 dei componenti dell’Assemblea Congressuale, nel rispetto delle modalità fissate dal regolamento e delle decisioni emerse nei Congressi territoriali.

 3° L’avviso di convocazione del Congresso Nazionale, con ordine del giorno, dovrà essere in ogni caso diramato almeno 60 giorni prima del giorno dell’apertura del Congresso.

4°. Al Congresso Nazionale partecipano:

A)    con diritto di voto:

- l’Assemblea Nazionale dei Soci ;

- un delegato per ogni provincia in percentuale agli iscritti in ragione di 1 ogni 50 o frazione di esso in regola con il versamento della quota annuale come da Regolamento Nazionale, eletto tra tutti i soci. Viene comunque garantita alle Sezioni sotto i 50 iscritti la presenza di un delegato.

B)     Senza diritto di voto:

- i componenti della Direzione Nazionale;

- i Presidenti dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri;

- il Consiglio d’Onore con la facoltà di cui al precedente art. 8 comma 4° .

 5° I delegati effettivi che per ragioni obiettive sono impossibilitati a partecipare ai lavori del Congresso Nazionale, possono essere sostituiti dai delegati supplenti delle stesse Sezioni, purché espressamente indicati nei rispettivi verbali congressuali. Possono essere nominati non più di due supplenti. I delegati provinciali possono, inoltre, avere una sola delega di altro delegato della stessa Sezione o di altre Province della stessa Regione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei delegati presenti, salvo i diversi casi espressamente previsti dallo stesso Statuto.

6° Il Congresso Nazionale può riunirsi in seduta straordinaria per iniziativa della Direzione Nazionale o su motivata richiesta di almeno 2/3 del numero dei membri del Consiglio Nazionale.

 7° IL Congresso Straordinario deve essere convocato entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora entro tale termine la convocazione non sia effettuata , IL Congresso Straordinario dovrà essere convocato dai membri del Consiglio richiedenti entro altri 60 giorni. Il Congresso è valido con almeno i 2/3 del numero dei componenti del precedente Congresso e delibera con le stesse modalità del Congresso ordinario.

 ART. 15 ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI

 L’Assemblea Nazionale, in rappresentanza dei Soci, è costituta dai Coordinatori Regionali indicati dall’Assemblea Congressuale Regionale in Ragione di uno per ogni Regione. Essa è convocata dal Presidente Nazionale dell’Associazione una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo - preventivo e del programma operativo.

 ART.16 CONSIGLIO NAZIONALE

 1° Il Consiglio Nazionale viene eletto dal Congresso Nazionale secondo le procedure elettorali previste dal Regolamento Nazionale.

2° Il Consiglio è convocato dal Presidente Nazionale con avviso scritto nei termini definiti dal regolamento da inviare ai Consiglieri almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, con indicazione degli argomenti da trattare. Il termine di 15 giorni può essere ridotto a otto nei casi di provata urgenza. Esso è composto :

a)         dai componenti della Direzione Nazionale;

b)        dai Coordinatori Regionali quali componenti dell’Assemblea Nazionale dei Soci;

c)         dal Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;

d)        dal Presidente Nazionale del Collegio dei Probiviri.

 3° Il Consiglio Nazionale provvederà alla nomina di un proprio Segretario Verbalizzante che può essere anche persona estranea. I verbali delle adunanze del Consiglio Nazionale, regolarmente tenuti e trascritti in apposito registro, devono essere inviati al Consiglio d’Onore ed ai componenti del Consiglio Nazionale.

4° Il Consiglio si riunisce almeno una volta all’anno. I suoi componenti possono farsi rappresentare da altri Membri con deleghe che non potranno superare il numero di una per ogni Membro del Consiglio stesso.

5° Il Consiglio delibera od esprime il parere su qualsiasi questione che gli venga sottoposta da parte della Direzione Nazionale I suoi membri possono richiedere al Presidente Nazionale di porre all’ordine del giorno argomenti di carattere generale.

6° Il Consiglio esamina in prima istanza la richiesta di provvedimenti disciplinari di componenti della Direzione Nazionale, dandone per conoscenza comunicazione al Collegio dei Probiviri.

 ART.17 DIREZIONE NAZIONALE

1° La Direzione Nazionale, con il suo Presidente, è il governo dell’Associazione ed è responsabile della gestione amministrativa e programmatica della Associazione Nazionale per il mandato triennale ricevuto. Essa è eletta dal Congresso Nazionale secondo le procedure elettorali di cui al Regolamento.

 2° La Direzione Nazionale è l’organo referente ed attivo per la realizzazione concreta nella amministrazione delle Sezioni provinciali, per cui promuove, organizza e controlla l’attività dell’Associazione per la realizzazione, anche attraverso le Sezioni provinciali, dei suoi fini istituzionali, secondo le linee indicate dal Congresso Nazionale e dalle eventuali intese raggiunte o convenzioni stipulate con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

 3° La Direzione Nazionale è composta da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri con la composizione prevista dal Regolamento Nazionale a cui va aggiunto, quale membro di diritto il Presidente Onorario. Essa rimane in carica tre anni e comunque fino al successivo Congresso Nazionale al quale dovrà presentarsi dimissionaria. I suoi membri se candidati possono essere rieletti. Nel casi di Congresso straordinario convocato anticipatamente la Direzione Nazionale si dovrà presentare dimissionaria se sarà investita da sfiducia grave proposta da almeno 2/3 dei componenti il Consiglio Nazionale.

4° La Direzione Nazionale viene riunita, nella sua prima seduta, entro la chiusura del Congresso dal Presidente Onorario in carica e in sua assenza dal componente più anziano per età per eleggere il Presidente Nazionale. Il Presidente Nazionale eletto avrà poi il compito di riconvocare la Direzione Nazionale per nominare su sua proposta il Tesoriere Nazionale e il Segretario Nazionale ed attribuire altri possibili incarichi di lavoro. Se tali proposte non dovessero trovare l’unanime consenso dei componenti la Direzione Nazionale si dovrà procedere ad elezioni interne come da Regolamento.

 5° La Direzione Nazionale, nel promuovere le iniziative atte a realizzare il raggiungimento dei fini istituzionali propri e delle Sezioni Provinciali, si avvale, nella sua attività organizzativa in sede Nazionale, di eventuali collaborazioni volontarie e dei Coordinatori Regionali-Consiglieri, di cui esercita il potere di ratifica tra un Congresso e l’altro. Quanto sopra per un più efficace raccordo tra centro e territorio. La Direzione Nazionale è convocata non meno di due volte all’anno.

 6° Il Presidente Nazionale, con provvedimento scritto, può delegare ai V. Presidenti parte delle sue competenze ed attribuzioni.

7° In caso di ritiro dei candidati prima che siano compiute le operazioni elettorali o, successivamente, in caso di dimissioni o decesso di membri, la Direzione Nazionale può cooptare, esaurita la lista dei votati, su proposta del Presidente Nazionale e ratifica del Consiglio Nazionale, i componenti mancanti. Essi vanno individuati tra i membri del Consiglio Nazionale fino ad un massimo di due unità. Una volta eletti, gli stessi saranno sostituiti nel Consiglio e nell’Assemblea Nazionale dei soci da nuovi Coordinatori Regionali indicati, quali rappresentanti, dai Presidenti delle Sezioni delle Regioni di competenza. La Direzione Nazionale conserva, comunque, integralmente la sua validità e le sue prerogative fin quando rimangono in carica i 2/3 dei membri previsti dal Regolamento Nazionale arrotondati all’unità superiore.

8° Per la validità delle riunioni occorre l’intervento di almeno 2/3 dei membri, comprese le deleghe. Le deliberazioni sono prese dalla maggioranza del numero effettivo dei presenti; in caso di parità prevale in voto del Presidente.

 9° L a Direzione Nazionale in particolare :
a)
        
fissa la data del Congresso Nazionale e i tempi entro cui devono essere svolte le Assemblee territoriali;

b)        valuta i motivi della richiesta di Congressi straordinari fissandone la data;
c)
        
discute la relazione annua e quella triennale presentata dal Presidente dei Revisori dei Conti sulla gestione contabile del Collegio;
d)
       
delibera sullo svolgimento dei Raduni Nazionali;
e)
        
coordina le proposte di modifica dello Statuto proponendole, sentito il Consiglio Nazionale, al dibattito delle Assemblee Congressuali territoriali per la raccolta di eventuali emendamenti e alla successiva approvazione dell’Assemblea Nazionale dei Soci con funzioni Congressuali ordinaria o straordinaria;
f)
         
coordina il lavoro per la definizione o l’adeguamento del Regolamento Nazionale di competenza del Consiglio;
g)
        
provvede alle spese straordinarie sempre nel contesto del bilancio di previsione;
h)
        
predispone il bilancio annuale consuntivo e preventivo per l’approvazione da parte dell’Assemblea Nazionale dei Soci;
i)
          
nei casi di accertate gravi irregolarità statutarie provvede, di concerto con il Consiglio Nazionale, sentito anche il parere del Collegio dei Probiviri, alla sospensione o alla revoca dei Consigli Provinciali e provvede alla nomina di un Commissario pro-tempore;
j)
         
provvede anche alla nomina del Direttore responsabile del giornale dell’Associazione Nazionale e della Redazione;
i) esamina in prima istanza eventuali richieste di azioni disciplinari nei confronti dei Presidenti Provinciali, dei Consiglieri Provinciali e del Consiglio Nazionale. Le decisioni assunte devono essere comunicate per conoscenza al Collegio dei Probiviri.

 10° Alle riunioni della Direzione Nazionale possono essere invitati il Presidente dei Revisori dei Conti e il Presidente dei Probiviri per essere sentiti su questioni di pertinenza dei loro Collegi.

 11 ° Copia dei verbali delle riunioni della Direzione Nazionale, firmati dal Presidente Nazionale e dal Segretario Nazionale sono trasmessi entro 30 giorni ai membri della Direzione Nazionale per le eventuali osservazioni che dovranno essere presentate entro altrettanti giorni dalla loro ricezione. Ai Consiglieri verrà inviata la sintesi dei lavori della Direzione con le relative decisioni adottate.

ART. 18 IL PRESIDENTE NAZIONALE

 1° Il Presidente Nazionale, eletto nella prima seduta della Direzione Nazionale, rimane in carica tre anni e comunque fino al successivo Congresso Nazionale al quale dovrà presentarsi dimissionario.

 2° Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dell’Associazione Nazionale e tutela l’osservanza dello Statuto Nazionale e del relativo Regolamento di attuazione. In particolare : - ha la firma, che può delegare, degli atti dell’Associazione Nazionale;
- provvede all’esecuzione delle deliberazioni assunte dalla Direzione Nazionale e dal Consiglio Nazionale, avvalendosi anche della collaborazione dei componenti della Direzione e del Consiglio Nazionale;
- iscrive agli ordini del giorno le richieste motivate dei membri della Direzione Nazionale e del Consiglio Nazionale ed è tenuto a convocare tali organi qualora lo richiedano almeno 1/3 dei relativi componenti;
- nei casi urgenti ed inderogabili prende di sua iniziativa, nelle materie di competenza del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale, gli opportuni provvedimenti, salvo la ratifica dei predetti organi;
- redige la relazione morale da presentare al Congresso Nazionale;
- designa il V. Presidente destinato a sostituirlo in caso di impedimento;
- intrattiene contatti con il Referente Nazionale del Corpo VV.F. per l’Associazione;
- sottopone al Consiglio d’Onore la richiesta di pareri o consigli su singoli argomenti o problematiche di particolare interesse per l’Associazione;
- cura i rapporti generali con i Coordinatori Regionali e in casi particolari con i Presidenti Provinciali.

3° I contatti diretti con le Autorità Istituzionali del Dipartimento VV.F. sono riservati al Presidente Nazionale in particolari e delicati momenti della vita associativa e comunque quando interessano le competenze generali della funzione specifica del Presidente stesso con facoltà di delega. Di tali contatti tiene informato il Presidente Onorario.

ART. 19 IL PRESIDENTE ONORARIO

 1° Il Presidente Onorario per le sue doti e qualità indiscusse rappresenta onorificamente tutta l’Associazione e partecipa a pieno titolo, per la natura dell’Associazione stessa, alla sua attività.

 2° Egli partecipa, con diritto di voto, alle riunioni della Direzione Nazionale e del Consiglio Nazionale. Prendendo parte alle deliberazioni, esprime, anche quale componente del Consiglio d’Onore, il proprio parere sugli argomenti da trattare che abbiano una rilevanza in seno a tale organo o comunque, che investano l’Associazione nei rapporti con terzi o con organismi statali o Enti.

3° Nel quadro delle attività determinate dalla Direzione Nazionale e di quanto previsto dal 3° comma dell’Art.18, cura le relazioni dell’Associazione Nazionale con le autorità Istituzionali dello Stato e del Ministero dell’Interno, con la Dirigenza del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e degli altri Enti ed Istituzioni, tenendo informato il Presidente stesso. Nelle riunioni in cui per norma statutaria sia invitato a partecipare il Consiglio d’Onore,in assenza degli altri due componenti, egli rappresenta se delegato, il predetto organo al quale riferisce.

 4° Invitato dal Presidente Nazionale raccoglie elementi di giudizio di cui dà informazione al Presidente Nazionale e al Consiglio d’Onore, nel quadro delle valutazioni di responsabilità nei confronti del Ministero dell’Interno che esercita l’alta vigilanza sull’Associazione.

ART. 20 COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

1° Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti tutti eletti al Congresso Nazionale. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

 2° I Revisori dei Conti effettuano i regolari controlli della gestione contabile dell’Associazione almeno due volte l’anno e comunque ogni qualvolta sia necessario. Il Collegio dei Revisori dei Conti opera anche attraverso i propri singoli membri.

3° Il Presidente del Collegio presenta all’Assemblea Nazionale dei Soci ogni anno e ogni tre anni la relazione del Collegio sulla gestione contabile dell’intero mandato, che sarà poi presentata dal Presidente stesso, al Congresso Nazionale. Nel caso di riscontro di irregolarità durante le normali ispezioni deve essere immediatamente informata, in forma scritta, la Direzione Nazionale e l’Assemblea Nazionale dei Soci.

4° Le relazioni ed i verbali delle riunioni del Collegio sono riportati su appositi libro - verbali debitamente sottoscritto dai Revisori . Il Revisore dei Conti che, senza giustificato motivo, non partecipi per due volte consecutive alle sedute del Collegio convocate per iscritto in tempo utile, decade dalla carica .

 ART. 21 COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

1° Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri e da due supplenti tutti eletti dal Congresso Nazionale. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

2° Il Collegio esamina :
a)
        
i ricorsi presentati dai Soci a dai componenti degli organi Nazionali e Territoriali. I giudizi sono insindacabili ed inappellabili.
b)
       
eventuali controversie che possono insorgere e che devono riguardare problematiche e comportamenti esclusivamente riconducibili al Sodalizio;
c)
        
il testo dello Statuto Provinciale congiuntamente al Presidente per verificarne la conformità con la Statuto Nazionale, tenuto anche conto di eventuali specificità derivanti dai criteri regionali di iscrizione negli albi del volontariato;
d)
       
assolve ai mandati fiduciari che gli vengono assegnati dal Presidente Nazionale. Essi non debbono riguardare controversie personali tra Soci.

3° Le eventuali prescrizioni del Collegio sulla conformità dello Statuto dovranno essere deliberate dal Consiglio Provinciale quale parte integrante della Statuto stesso e ratificate dall’Assemblea Provinciale dei Soci.

4° In caso di dimissioni dell’intera Direzione Nazionale il Collegio assume il governo dell’Associazione per l’ordinaria gestione e convoca entro otto giorni il Consiglio Nazionale che a sua volta convocherà l’assemblea straordinaria dei Soci dell’Associazione.

 ART. 22 ORGANI DI COORDINAMENTO

 Sono organi di Coordinamento: - il Coordinatore Regionale;

- il Coordinamento Femminile.

ART. 23 COORDINATORE REGIONALE

1° Il Coordinatore Regionale è indicato dall’Assemblea Congressuale Regionale composta dai delegati eletti nelle Assemblee Congressuali Provinciali per partecipare all’Assemblea Congressuale Nazionale. Essi fanno parte, una volta ratificati dal Congresso Nazionale, del Consiglio Nazionale. Nei casi in cui il Coordinatore decada dall’incarico, qualora non fosse già stato indicato dall’Assemblea Congressuale Regionale il V. Coordinatore, i Presidenti provinciali della Regione interessata provvederanno ad una nuova elezione, che verrà poi ratificata dal Consiglio Nazionale.

2° Il Coordinatore Regionale è centro regolatore di tutte le attività provinciali e funge da tramite nei rapporti tra la Direzione Nazionale e le Sezioni.

3° Per dare seguito al lavoro organizzativo e progettuale il Coordinatore Regionale può avvalersi di un Coordinamento Regionale composto dai Presidenti provinciali o loro delegati, che dovrà fra l’altro determinare i criteri per la definizione della quota annuale che ogni Sezione dovrà fornire al Coordinatore Regionale per l’espletamento delle funzioni finalizzate al coordinamento di iniziative comuni da sviluppare in ambito Regionale o Interregionale, coinvolgendo in quest’ultimo caso anche la struttura Nazionale.

4° La figura del Coordinatore Regionale non è incompatibile con la eventuale candidatura per l’Elezione agli altri Organi Nazionali dell’Associazione . Qualora eletto in uno dei detti Organi egli decade automaticamente dall’incarico di Coordinatore Regionale.

ART. 24 COORDINAMENTO FEMMINILE

1° Può essere costituito, quale strumento di lavoro per promuovere in via permanente, attraverso specifiche iniziative, la presenza e la partecipazione delle donne alla vita dell’Associazione, il Coordinamento Femminile Nazionale.

2° Le modalità della costituzione del Coordinamento e la nomina dello stesso sono demandate, qualora ne sussistano le condizioni previste dal regolamento, alla Direzione Nazionale. La responsabile del Coordinamento può essere invitata a partecipare ai lavori della Direzione e del Consiglio Nazionale.

ART. 25 REFERENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Il Referente Nazionale per i rapporti con l’Associazione Nazionale, nominato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco ed i Referenti territoriali designati dai Dirigenti dei dipendenti Uffici periferici, partecipano alla vita dell’Associazione, vengono invitati ai lavori dei rispettivi Consigli e seguono l’attività dell’Associazione nell’ambito di competenza.

ART. 26 DURATA DELLE CARICHE

1° Le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. La cessazione dalla carica ha luogo per ultimato periodo, per dimissioni o per rimozione.

2° Qualora negli organi sociali delle Sezioni, della Direzione Nazionale o nei Collegi di cui ai precedenti articoli venga a mancare un membro, subentra fino alla fine del triennio, il Socio che nelle rispettive elezioni riportò il maggior numero dei voti, dopo gli eletti, salvo quanto previsto al settimo comma dell’articolo 17.

ART. 27 SPETTANZA PER LE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali e le collaborazioni volontarie Nazionali e Provinciali non sono retribuite. Ai membri degli organi statutari e ai collaboratori è tuttavia concesso il rimborso per le spese debitamente documentate, ed effettivamente sostenute per lo svolgimento del proprio incarico.

 ART. 28 PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1° Le entrate dell’Associazione Nazionale nonché quelle delle Sezioni Provinciali sono costituite da:

a)         quote associative;
b)
       
contributi di Stato, Regioni, Province, Comuni o altri Enti pubblici finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c)
        
donazioni o lasciti testamentari;
d)
       
contributi di partecipazione alle manifestazioni e alle attività turistiche e sportive promosse nell’interesse delle Sezioni provinciali;
e)
        
contributi dal Ministero dell’Interno e dell’Opera di Assistenza al Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
f)
         
rendite finanziarie e dai beni acquistati con detti mezzi e da ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all’Associazione compatibile con le sue finalità ;
g) erogazioni liberali – rimborsi spese – sottoscrizioni – iniziative promozionali anche a premi – attività commerciali e produttive marginali.

2) La Direzione Nazionale propone al Consiglio Nazionale, la quota associativa, compresa quella di prima iscrizione che i Soci sono tenuti a versare annualmente all’Associazione Nazionale attraverso la Sezione di appartenenza..

 

3° Il patrimonio sociale è costituito:

a)
        
beni immobili e mobili. Anche le Sezioni provinciali potranno divenire proprietari di beni mobili e immobili a loro destinati;
b)
       
obbligazioni o altri titoli pubblici,
c)
        
donazioni, lasciti o successioni;
d)
       
altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali, ed eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

4° Il patrimonio delle Sezioni provinciali è di diritto patrimonio esclusivo delle Sezioni stesse e l’Associazione Nazionale non potrà nulla pretendere. Il patrimonio è unico ed indivisibile e pertanto gli associati non ne possono chiedere la divisione, nè pretendere la propria quota.

5° L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile la Direzione Nazionale sottoporrà all’Assemblea Nazionale dei Soci il rendiconto relativo all’anno precedente, nonché il bilancio preventivo per la loro approvazione. Il rendiconto deve restare depositato nei 30 giorni successivi all’approvazione presso l’Ufficio del Referente Nazionale via Sorianello n.1. – Roma.

6° Il bilancio consuntivo e preventivo approvato dall’Assemblea Nazionale dei Soci dovrà essere portato a conoscenza dei Presidenti di Sezione tramite i Coordinatori Regionali.

7) Gli utili di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge e pertanto dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi sociali come deliberato dall’Assemblea dei Soci.

ART. 29 NORME DISCIPLINARI

 1° A carico dei Soci, compresi i Dirigenti a tutti i livelli dell’Associazione, che contravvengono alle finalità e alle norme dello Statuto o Regolamento possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo semplice;

- censura;

- sospensione per comportamento contrario alle norme dello Statuto ed ai doveri morali dell’Associazione, nonché per atti che producano danni all’Associazione;

- espulsione per gravi infrazioni o per atteggiamenti contrari ai principi dell’Associazione.

2° Il provvedimento di richiamo semplice è adottato per il livello territoriale dal Presidente provinciale, nonché dal Presidente Nazionale per i Presidenti provinciali e i membri degli Organismi Nazionali.

3° La censura a livello territoriale, in caso di più richiami, viene adottata dal Presidente provinciale, mentre per i Presidenti provinciali viene adottata dalla Direzione Nazionale.

4° I provvedimenti di sospensione e di espulsione dei Soci a livello territoriale sono adottati dal Presidente Nazionale su proposta documentata dei Consigli Provinciali, sentita la Direzione Nazionale . Per i componenti dei Consigli Provinciali e degli organi Nazionali valgono le norme previste agli articoli 16 comma 6° e 17 punto i). I provvedimenti disciplinari deliberati vanno portati a conoscenza del Collegio dei Probiviri.

 ART. 30 RICORSI

 1° Avverso l’adozione del provvedimento di richiamo o di censura, adottato dal Presidente della Sezione, il Socio può presentare ricorso al Consiglio Provinciale.

2° Avverso l’adozione del provvedimento di sospensione o di espulsione il Socio può presentare ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri.

3° Avverso l’adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei Presidenti di Sezione, dei Consiglieri Provinciali e dei membri del Consiglio e della Direzione Nazionale è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri.

4° Tutti i ricorsi debbono essere presentati per iscritto al Segretario Nazionale entro 30 giorni dalla notifica del primo provvedimento. I ricorsi sospendono temporaneamente i provvedimenti adottati.

ART. 31 CESSAZIONE DA SOCIO

1° Il Socio può cessare di far parte dell’Associazione per dimissioni, per morosità o per espulsione. Il Socio può essere anche temporaneamente sospeso.

2° Nei casi di cui al comma precedente egli perde il diritto :
a)
        
all’uso della tessera e del distintivo sociale che dovranno essere riconsegnati all’Associazione Nazionale attraverso il Presidente della Sezione provinciale;
b)
       
al godimento di ogni beneficio morale e materiale dell’Associazione.

ART. 32 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

1° Lo scioglimento dell’Associazione Nazionale può essere deliberato dal Congresso Nazionale a maggioranza dei tre quarti dei presenti. In tale caso il Congresso nominerà il Collegio dei liquidatori per la destinazione dei beni materiali, che comunque dovranno essere destinati ad un Ente di Beneficenza, con privilegio per le Opere Assistenziali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

2° Lo scioglimento dell’Associazione Nazionale determina di diritto la inapplicabilità totale del presente Statuto e del relativo Regolamento di attuazione alle Sezioni Provinciali. Il patrimonio delle Sezioni rimane patrimonio indivisibile di esse e potrà essere gestito in proprio con la ricostituzione della Sezione stessa opportunamente modificata.

ART. 33 MODIFICHE ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO

1° Allo Statuto approvato potranno essere apportate modifiche dal Congresso Nazionale dell’Associazione con la maggioranza dei 2/3, nel rispetto di quanto previsto dall’art.14 comma 2° punto f:

2° E’ demandata al Consiglio Nazionale entro tre mesi dall’approvazione del presente Statuto, su proposta della Direzione Nazionale, l’approvazione del Regolamento, nel rispetto rigoroso dello Statuto e con voto favorevole di almeno i 2/3 dei suoi componenti.

 3° Eventuali modifiche al regolamento potranno essere apportate nel corso del triennio dal Consiglio Nazionale con una maggioranza dei 2/3 dei loro componenti.

ART. 34 NORME GENERALI

1° Per quanto non previsto dal presente Statuto sono valide le norme stabilite dal Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

2° I membri della Direzione Nazionale e del Consiglio Nazionale, i Revisori dei Conti i membri del Collegio dei Probiviri, e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con l’Associazione, se non previa deliberazione del Consiglio Nazionale assunta all’unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, fermi restando gli obblighi previsti dalla legge.

 3° Per effetto del presente Statuto le attuali Sezioni provinciali assumono la denominazione di “Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale – Sezione di ……………………”

4° I Presidenti delle Sezioni adegueranno entro un anno dall’entrata in vigore del presente Statuto, il proprio Statuto, chiedendone per la validità il parere di conformità al Collegio Nazionale dei Probiviri. Il Collegio, dal suo ricevimento, avrà trenta giorni di tempo per emettere il parere o eventuali osservazioni.

5° Eventuali modifiche, tali da discostarsi significativamente dal presente Statuto che si rendessero necessarie su richiesta degli Enti Locali per l’iscrizione agli albi del volontariato, dovranno essere sottoposte all’esame del predetto Collegio.


6° Eventuali modifiche alla denominazione di Uffici ed Organi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile si intendono estese a quelle indicate nel presente Statuto.

7) Le presenti disposizioni statutarie sostituiscono quelle del precedente statuto, a partire dalla data dell’entrata in vigore delle stesse.

ART. 35 NORME TRANSITORIE

Le Sezioni S.C.A. e C.S.E. sono soppresse. In luogo delle due preesistenti Sezioni S.C.A. e C.S.E. viene istituita la Sezione Dipartimentale a rango di Sezione provinciale della quale ha tutte le prerogative con le sue stesse procedure. In essa confluiscono gli attuali patrimoni e gli attuali Soci delle predette Sezioni ai quali potranno aggiungersi prevalentemente coloro che hanno prestato servizio in strutture ora inquadrate nel Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

ART. 36 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie si elegge il Foro di Roma.

ART. 37 NORME DI ATTUAZIONE

Con il Regolamento sarà data attuazione, ove occorra, alle norme contenute nel presente Statuto.


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