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GENERALITA’
L’Associazione Nazionale Vigili del
Fuoco del Corpo Nazionale, nel seguito denominata “Associazione” ha
sede presso l’Ufficio del Referente Nazionale per i rapporti con
l’Associazione – Via Sorianello , 1 Roma – è costituita con atti del
dott. Luigi Annibaldi, notaio in Viterbo, del 2 febbraio 1994,
Repertorio n. 35586, Raccolta n:18099, registrato il 4 febbraio 1994
al n. 537 modificativo del precedente atto dello stesso notaio dott.
Luigi Annibaldi del 4 dicembre 1991, Repertorio n. 30349/15457
registrato in Viterbo il 18 dicembre 1991 al n. 3742 e del dott.
Marcello Di Fabio, notaio in Roma del 16 settembre 1995,Repertorio n.
70043,Raccolta n. 16708, registrato in Roma il 19 settembre 1995 e del
dott. Giancarlo Miccoli Favoni, notaio in Forlì, del 26 ottobre 2001,
Repertorio n. 174222, Raccolta n.17381, registrato il 7 novembre 2001
ed attualmente con atto del dott. notaio in
del Repertorio n. Registrato
il .
Su di essa, individuate tra
l’Associazione e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile, le nuove e più avanzate forme di
collaborazione che dovranno trovare nelle Convenzioni lo strumento
cardine, il Ministero dell’Interno esercita la sua alta vigilanza.
L’Associazione Nazionale è
apartitica, non ha fini di lucro e persegue il fine della solidarietà
civile, sociale e culturale. Essa si ispira ai principi democratici e
ai valori della cultura e della tradizione del Paese. La sua durata è
illimitata .
L’Associazione Nazionale costituisce
la continuità ideale tra i Vigili del Fuoco cessati dal servizio e il
Dipartimento e contribuisce, altresì, con la sua azione al
rafforzamento dei legami con la popolazione.
L’Associazione Nazionale è
Associazione di persone. Il socio è fonte della sua legittimazione.
Coloro che intendono esservi iscritti devono fare richiesta alla
Sezione di competenza per territorio.
ART.1 CAMPO DI APPLICAZIONE
Lo Statuto Nazionale
dell’Associazione Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale è lo strumento
di governo dell’intera Associazione. Gli Statuti delle Sezioni
Provinciali non possono essere in contrasto con quello Nazionale. La
loro conformità sarà verificata dal Collegio Nazionale dei Probiviri
congiuntamente al Presidente Nazionale.
ART. 2 FINALITA’
1° L’Associazione si propone i
seguenti scopi:
a)
promuovere e
cementare i vincoli di amicizia, di colleganza e di solidarietà tra i
Vigili del Fuoco in congedo e in servizio, nonché fra loro e gli
appartenenti ad altre Associazioni aventi scopi affini;
b)
tenere vivi tra
i soci i valori di solidarietà fra gli uomini, il ricordo delle
tradizioni dei Corpi dei Vigili del Fuoco, la memoria storica di
Coloro che sono caduti nell’adempimento del loro servizio;
c)
svolgere, nei
limiti statutari ogni forma di assistenza morale, socio assistenziale,
culturale, ricreativa e sportiva a favore di chi ne richieda l’opera,
promuovendo tutte le iniziative a tale scopo necessarie;
d)
svolgere
attraverso i soci attività di volontariato nonché di informazione,
formazione e addestramento in materia di sicurezza, di difesa civile e
di protezione civile in favore dei cittadini, Enti pubblici, privati,
associazioni;
e)
svolgere
attività di collaborazione, anche mediante convenzioni con il Corpo
Nazionale dei vigili del fuoco secondo le forme e i modi indicati dal
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile. Più in generale, l’Associazione può istituire rapporti
di collaborazione, anche in forma di convenzione o gemellaggio, con
altre associazioni ed Enti pubblici e privati, a livello
internazionale, nazionale e territoriale.
2° Le attività di cui alla lettera d)
ed e) vengono svolte avvalendosi esclusivamente delle prestazioni
personali, volontarie e gratuite dei propri soci. L’Associazione e i
suoi appartenenti non possono svolgere o gestire in proprio attività
che risultino in contrapposizione a quelle del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco o di sua specifica competenza.
ART. 3 RAPPRESENTANZA
1° In occasione di manifestazioni o
celebrazioni ufficiali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sia a
livello centrale che periferico o di Istituzioni Nazionali od
Internazionali, l’Associazione Nazionale e le Sezioni interessate
assumeranno idonee iniziative che permettano ai soci la loro
partecipazione in rappresentanza della Associazione.
2° Particolare cura dovrà essere
prestata affinché lo stendardo dell’Associazione sia adeguatamente
rappresentato nei cerimoniali.
ART. 4 STENDARDO
Lo Stendardo dell’Associazione
Nazionale e delle sue Sezioni Provinciali avrà la forma della Bandiera
in uso presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Nelle
manifestazioni ufficiali lo Stendardo interviene con Rappresentanza
d’Onore di tre soci. In tali occasioni è consigliato indossare l’abito
sociale.
ART. 5 ABITO SOCIALE
L’abito
sociale od altro indumento identificativo sono definiti dal
Regolamento Nazionale.
ART.
6 SOCI
1° I soci hanno il dovere di:
- versare la quota annuale
associativa entro il termine stabilito;
- partecipare alla vita e alle attività dell’Associazione e cooperare
al suo potenziamento morale e materiale;
- mantenere un comportamento leale e dignitoso che non contraddica
agli scopi del sodalizio, non leda l’onorabilità dell’Associazione e
degli organi sociali, nonché di tutti i soci.
2° I soci hanno il diritto di:
- ricevere la tessera comprovante la sua qualità di socio;
- collaborare alla realizzazione degli scopi dell’Associazione;
- godere dei benefici
previsti.
3° L’Associazione Nazionale
costituisce un albo generale degli iscritti e provvede al rilascio
della tessera associativa, coinvolgendo anche le strutture
territoriali. I soci sono tenuti al rispetto delle norme statutarie e
regolamentari nazionali e provinciali. Essi sono suddivisi in:
- SOCI D’ONORE;
- SOCI BENEMERITI;
- SOCI EFFETTIVI;
- SOCI SOSTENITORI;
La iscrizione viene fatta nelle sedi
locali e nelle Sezioni Provinciali con la sottoscrizione della domanda
di adesione e con il versamento della quota sociale. Le modalità del
rilascio della tessera sono demandate al Regolamento Nazionale.
4° Non possono far parte
dell’Associazione coloro che:
- siano stati destituiti dai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco o di altre organizzazioni pubbliche;
- abbiano riportato condanne penali;
- siano stati espulsi in precedenza dall’Associazione.
5° Il socio che successivamente alla
sua iscrizione risulti non avere o aver perduto i requisiti di
ammissione, viene cancellato dall’albo generale degli iscritti e dagli
elenchi della propria Sezione.
6° Tra i soci vige una disciplina
uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
Alle cariche sociali sono eleggibili
tutti i soci secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal
Regolamento Nazionale e a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo.
ART. 7 COLLABORAZIONE ASSOCIAZIONI
ED ORGANISMI
Tra l’Associazione Nazionale Vigili
del Fuoco del Corpo Nazionale e l’Associazione Nazionale Orfani dei
vigili del fuoco possono, qualora vi siano le condizioni, essere
ricercate idonee e appropriate forme di collaborazione nelle attività
delle stesse.
Le forme e i modi della
collaborazione dovranno essere oggetto di una apposita intesa tra le
due Associazioni da trascrivere, quale specifica norma, nel
regolamento.
ART. 8 CONSIGLIO D’ONORE – SOCI D’ONORE
1° Viene costituito il Consiglio
d’Onore con funzioni consultive su questioni di maggiore rilevanza che
gli sono poste dal Dipartimento e dalla Direzione Nazionale, nonché di
raccordo fra il Dipartimento VV.F e l’Associazione. Di esso fanno
parte i seguenti Soci d’Onore:
- il Capo del Dipartimento dei Vigili
del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
- l’Ispettore Generale Capo del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco – Vice Capo Dipartimento
e il Presidente Onorario
dell’Associazione che in caso di assenza prolungata e comunque forzata
è sostituito dal Presidente Nazionale.
2° Il Consiglio d’Onore esamina la
relazione che annualmente gli è trasmessa dal Presidente Nazionale
dell’Associazione per illustrare l’attività complessivamente svolta e
quella programmata.
3° Il Consiglio d’Onore è invitato a
partecipare all’Assemblea Congressuale Nazionale ed alle riunioni del
Consiglio Nazionale con la facoltà di esprimere, anche per iscritto,
pareri non vincolanti da inserirsi a verbale.
4° Con delibera della Direzione
Nazionale previa accettazione degli interessati e con procedura a
norma di Regolamento è attribuita la qualifica di Socio d’Onore:
- Al personale del Corpo Nazionale in
servizio e fuori servizio decorato di medaglia d’oro o d’argento al
valore civile ed alle persone parimenti decorate o insignite di altri
riconoscimenti di pari dignità o che abbiano titoli di particolare
benemerenza nei riguardi del Corpo o dell’Associazione;
- Ai familiari dei deceduti per causa
di servizio – vittime del dovere.
La Direzione Nazionale iscrive fra i
Soci d’Onore il Presidente Nazionale e il Presidente Nazionale
Onorario cessati dalla carica.
ART. 9 SOCI BENEMERITI
Sono soci Benemeriti i soci fondatori
dell’Associazione Nazionale e delle sue strutture di base. Possono
essere nominati dalla Sezione Provinciale Soci Benemeriti, previa
accettazione degli stessi, coloro che abbiano dato un contributo
determinante e sostanziale allo sviluppo dell’Associazione. Parimenti
possono essere iscritte persone anche non appartenenti al Corpo.
ART.
10 SOCI EFFETTIVI: Tale categoria comprende:
a)
Il personale del
Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e dei Comandi dei vigili del
fuoco della Regione Valle d’Aosta e
delle Province Autonome, che abbiano lasciato il servizio per
raggiunti limiti di età o per altri motivi non in contrasto con
i requisiti di cui all’art.6;
b)
gli ex vigili
volontari ausiliari, purchè non svolgano servizio attivo nel Corpo.
ART.11 SOCI SOSTENITORI
Sono ammessi a far parte dei soci
Sostenitori:
a)
i familiari
degli iscritti alle precedenti categorie;
b)
i familiari dei
colleghi deceduti,
c) gli ex atleti
che hanno praticato attività sportiva per conto dei vari Comandi
Provinciali dei Vigili del Fuoco.
ART. 12 STRUTTURE TERRITORIALI
1° Le Sezioni provinciali
costituiscono un’articolazione dell’Associazione territoriale e
possono iscriversi agli albi territoriali del volontariato. L’acronimo
ONLUS che ne deriva rappresenta un peculiare segno distintivo. Esse
sono strutturalmente autonome mediante una distinta responsabilità di
gestione organizzativa e finanziaria e rispondono in proprio degli
atti che compiono e devono porre in essere tutte le finalità previste
dell’art. 2.
2° Le Sezioni provinciali possono
costituire Sedi operative locali da esse dipendenti, nominando un
delegato di Sede. Lo Statuto delle Sezioni provinciali deve
comprendere i seguenti organi:
A-
l’Assemblea
congressuale dei Soci;
B-
il Consiglio
provinciale;
C-
il Presidente
provinciale;
D-
il Collegio dei
revisori dei conti.
3° Le Sezioni provinciali
nell’esercizio delle proprie funzioni devono raccordarsi, attraverso
il loro Presidente e il Consiglio provinciale, con il Coordinatore
Regionale.
4° Le Sezioni provinciali
svolgono le seguenti funzioni :
- deliberano sulle iscrizioni;
- organizzano l’attività sociale
degli iscritti;
- dirigono e garantiscono i
programmi, i progetti e i servizi funzionali alla conduzione
associativa dell’Associazione stessa.
5° I Consigli provinciali, eletti
nelle Assemblee congressuali degli iscritti, sono organi deliberanti e
di direzione; elaborano il bilancio consuntivo e preventivo annuale da
portare per l’approvazione nell’Assemblea generale dei Soci. Più in
generale essi esercitano le competenze proprie ed applicano gli
orientamenti dell’Assemblea congressuale e degli Organi Nazionali con
i necessari adeguamenti alle specificità territoriali.
I Consigli provinciali eleggono tra i
loro componenti, con votazione segreta se richiesta dalla maggioranza
dei presenti, il Presidente quale legale rappresentante delle Sezioni
e le altre cariche sociali proposte dal Presidente.
ART. 13 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi d’indirizzo,
esecutivi e di controllo dell’Associazione sono:
a) Congresso;
b) Assemblea Nazionale dei Soci;
c) Consiglio Nazionale; d) Direzione
Nazionale; e) Presidente Nazionale;
f) Presidente Nazionale Onorario;
g) Collegio dei Revisori dei Conti;
h) Collegio Nazionale dei Probiviri.
ART.14 CONGRESSO NAZIONALE
1° Il Congresso Nazionale è la
massima assise dell’Associazione, ne determina gli indirizzi ed è
regolato secondo le norme predisposte dal Regolamento Nazionale. Esso
è convocato dal Presidente Nazionale su conforme parere della
Direzione Nazionale.
2° Il Congresso Nazionale si riunisce
ogni tre anni con il compito di:
a)
eleggere previo
consenso dell’interessato il Presidente Onorario;
b
ratificare la
nomina dei coordinatori regionali indicati dalle Assemblee
Congressuale Regionali;
c
eleggere la
Direzione Nazionale, il Consiglio Nazionale, il Collegio Nazionale dei
Revisori del Conti e il Collegio Nazionale dei Probiviri;
tracciare le
linee programmatiche generali dell’Associazione Nazionale;
e
discutere ed
approvare la relazione morale e finanziaria triennale;
f)approvare le
norme statutarie con la maggioranza dei 2/3 dei componenti
dell’Assemblea Congressuale, nel rispetto delle modalità fissate dal
regolamento e delle decisioni emerse nei Congressi territoriali.
3° L’avviso di convocazione del
Congresso Nazionale, con ordine del giorno, dovrà essere in ogni caso
diramato almeno 60 giorni prima del giorno dell’apertura del
Congresso.
4°. Al Congresso Nazionale
partecipano:
A)
con diritto di
voto:
- l’Assemblea Nazionale dei Soci ;
- un delegato per ogni provincia in
percentuale agli iscritti in ragione di 1 ogni 50 o frazione di esso
in regola con il versamento della quota annuale come da Regolamento
Nazionale, eletto tra tutti i soci. Viene comunque garantita alle
Sezioni sotto i 50 iscritti la presenza di un delegato.
B)
Senza diritto di
voto:
- i componenti della Direzione
Nazionale;
- i Presidenti dei Collegi dei
Revisori dei Conti e dei Probiviri;
- il Consiglio d’Onore con la facoltà
di cui al precedente art. 8 comma 4° .
5° I delegati effettivi che per
ragioni obiettive sono impossibilitati a partecipare ai lavori del
Congresso Nazionale, possono essere sostituiti dai delegati supplenti
delle stesse Sezioni, purché espressamente indicati nei rispettivi
verbali congressuali. Possono essere nominati non più di due
supplenti. I delegati provinciali possono, inoltre, avere una sola
delega di altro delegato della stessa Sezione o di altre Province
della stessa Regione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei
delegati presenti, salvo i diversi casi espressamente previsti dallo
stesso Statuto.
6° Il Congresso Nazionale può
riunirsi in seduta straordinaria per iniziativa della Direzione
Nazionale o su motivata richiesta di almeno 2/3 del numero dei membri
del Consiglio Nazionale.
7° IL
Congresso Straordinario deve essere convocato entro 60 giorni dalla
data della richiesta. Qualora entro tale termine la convocazione non
sia effettuata , IL Congresso Straordinario dovrà essere convocato dai
membri del Consiglio richiedenti entro altri 60 giorni. Il Congresso è
valido con almeno i 2/3 del numero dei componenti del precedente
Congresso e delibera con le stesse modalità del Congresso ordinario.
ART.
15 ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI
L’Assemblea Nazionale, in
rappresentanza dei Soci, è costituta dai Coordinatori Regionali
indicati dall’Assemblea Congressuale Regionale in Ragione di uno per
ogni Regione. Essa è convocata dal Presidente Nazionale
dell’Associazione una volta all’anno, entro il 30 aprile, per
l’approvazione del bilancio consuntivo - preventivo e del programma
operativo.
ART.16
CONSIGLIO NAZIONALE
1° Il Consiglio Nazionale viene
eletto dal Congresso Nazionale secondo le procedure elettorali
previste dal Regolamento Nazionale.
2° Il Consiglio è convocato dal
Presidente Nazionale con avviso scritto nei termini definiti dal
regolamento da inviare ai Consiglieri almeno quindici giorni prima di
quello fissato per la riunione, con indicazione degli argomenti da
trattare. Il termine di 15 giorni può essere ridotto a otto nei casi
di provata urgenza. Esso è composto :
a)
dai componenti
della Direzione Nazionale;
b)
dai Coordinatori
Regionali quali componenti dell’Assemblea Nazionale dei Soci;
c)
dal Presidente
del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
d)
dal Presidente
Nazionale del Collegio dei Probiviri.
3° Il Consiglio Nazionale provvederà
alla nomina di un proprio Segretario Verbalizzante che può essere
anche persona estranea. I verbali delle adunanze del Consiglio
Nazionale, regolarmente tenuti e trascritti in apposito registro,
devono essere inviati al Consiglio d’Onore ed ai componenti del
Consiglio Nazionale.
4° Il Consiglio si riunisce almeno
una volta all’anno. I suoi componenti possono farsi rappresentare da
altri Membri con deleghe che non potranno superare il numero di una
per ogni Membro del Consiglio stesso.
5° Il Consiglio delibera od esprime
il parere su qualsiasi questione che gli venga sottoposta da parte
della Direzione Nazionale I suoi membri possono richiedere al
Presidente Nazionale di porre all’ordine del giorno argomenti di
carattere generale.
6° Il Consiglio esamina in prima
istanza la richiesta di provvedimenti disciplinari di componenti della
Direzione Nazionale, dandone per conoscenza comunicazione al Collegio
dei Probiviri.
ART.17
DIREZIONE NAZIONALE
1° La Direzione Nazionale, con il suo
Presidente, è il governo dell’Associazione ed è responsabile della
gestione amministrativa e programmatica della Associazione Nazionale
per il mandato triennale ricevuto. Essa è eletta dal Congresso
Nazionale secondo le procedure elettorali di cui al Regolamento.
2° La Direzione Nazionale è l’organo
referente ed attivo per la realizzazione concreta nella
amministrazione delle Sezioni provinciali, per cui promuove, organizza
e controlla l’attività dell’Associazione per la realizzazione, anche
attraverso le Sezioni provinciali, dei suoi fini istituzionali,
secondo le linee indicate dal Congresso Nazionale e dalle eventuali
intese raggiunte o convenzioni stipulate con il Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
3° La Direzione Nazionale è composta
da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri con la composizione
prevista dal Regolamento Nazionale a cui va aggiunto, quale membro di
diritto il Presidente Onorario. Essa rimane in carica tre anni e
comunque fino al successivo Congresso Nazionale al quale dovrà
presentarsi dimissionaria. I suoi membri se candidati possono essere
rieletti. Nel casi di Congresso straordinario convocato
anticipatamente la Direzione Nazionale si dovrà presentare
dimissionaria se sarà investita da sfiducia grave proposta da almeno
2/3 dei componenti il Consiglio Nazionale.
4° La Direzione Nazionale viene
riunita, nella sua prima seduta, entro la chiusura del Congresso dal
Presidente Onorario in carica e in sua assenza dal componente più
anziano per età per eleggere il Presidente Nazionale. Il Presidente
Nazionale eletto avrà poi il compito di riconvocare la Direzione
Nazionale per nominare su sua proposta il Tesoriere Nazionale e il
Segretario Nazionale ed attribuire altri possibili incarichi di
lavoro. Se tali proposte non dovessero trovare l’unanime consenso dei
componenti la Direzione Nazionale si dovrà procedere ad elezioni
interne come da Regolamento.
5° La Direzione Nazionale, nel
promuovere le iniziative atte a realizzare il raggiungimento dei fini
istituzionali propri e delle Sezioni Provinciali, si avvale, nella sua
attività organizzativa in sede Nazionale, di eventuali collaborazioni
volontarie e dei Coordinatori Regionali-Consiglieri, di cui esercita
il potere di ratifica tra un Congresso e l’altro. Quanto sopra per un
più efficace raccordo tra centro e territorio. La Direzione Nazionale
è convocata non meno di due volte all’anno.
6° Il Presidente Nazionale, con
provvedimento scritto, può delegare ai V. Presidenti parte delle sue
competenze ed attribuzioni.
7° In caso di ritiro dei candidati
prima che siano compiute le operazioni elettorali o, successivamente,
in caso di dimissioni o decesso di membri, la Direzione Nazionale può
cooptare, esaurita la lista dei votati, su proposta del Presidente
Nazionale e ratifica del Consiglio Nazionale, i componenti mancanti.
Essi vanno individuati tra i membri del Consiglio Nazionale fino ad un
massimo di due unità. Una volta eletti, gli stessi saranno sostituiti
nel Consiglio e nell’Assemblea Nazionale dei soci da nuovi
Coordinatori Regionali indicati, quali rappresentanti, dai Presidenti
delle Sezioni delle Regioni di competenza. La Direzione Nazionale
conserva, comunque, integralmente la sua validità e le sue prerogative
fin quando rimangono in carica i 2/3 dei membri previsti dal
Regolamento Nazionale arrotondati all’unità superiore.
8° Per la validità delle riunioni
occorre l’intervento di almeno 2/3 dei membri, comprese le deleghe. Le
deliberazioni sono prese dalla maggioranza del numero effettivo dei
presenti; in caso di parità prevale in voto del Presidente.
9° L a Direzione Nazionale in
particolare :
a)
fissa la data
del Congresso Nazionale e i tempi entro cui devono essere svolte le
Assemblee territoriali;
b)
valuta i motivi
della richiesta di Congressi straordinari fissandone la data;
c)
discute la
relazione annua e quella triennale presentata dal Presidente dei
Revisori dei Conti sulla gestione contabile del Collegio;
d)
delibera sullo
svolgimento dei Raduni Nazionali;
e)
coordina le
proposte di modifica dello Statuto proponendole, sentito il Consiglio
Nazionale, al dibattito delle Assemblee Congressuali territoriali per
la raccolta di eventuali emendamenti e alla successiva approvazione
dell’Assemblea Nazionale dei Soci con funzioni Congressuali ordinaria
o straordinaria;
f)
coordina il
lavoro per la definizione o l’adeguamento del Regolamento Nazionale di
competenza del Consiglio;
g)
provvede alle
spese straordinarie sempre nel contesto del bilancio di previsione;
h)
predispone il
bilancio annuale consuntivo e preventivo per l’approvazione da parte
dell’Assemblea Nazionale dei Soci;
i)
nei casi di
accertate gravi irregolarità statutarie provvede, di concerto con il
Consiglio Nazionale, sentito anche il parere del Collegio dei
Probiviri, alla sospensione o alla revoca dei Consigli Provinciali e
provvede alla nomina di un Commissario pro-tempore;
j)
provvede anche
alla nomina del Direttore responsabile del giornale dell’Associazione
Nazionale e della Redazione;
i) esamina in prima istanza eventuali richieste di azioni disciplinari
nei confronti dei Presidenti Provinciali, dei Consiglieri Provinciali
e del Consiglio Nazionale. Le decisioni assunte devono essere
comunicate per conoscenza al Collegio dei Probiviri.
10° Alle riunioni della Direzione
Nazionale possono essere invitati il Presidente dei Revisori dei Conti
e il Presidente dei Probiviri per essere sentiti su questioni di
pertinenza dei loro Collegi.
11 ° Copia dei verbali delle
riunioni della Direzione Nazionale, firmati dal Presidente Nazionale e
dal Segretario Nazionale sono trasmessi entro 30 giorni ai membri
della Direzione Nazionale per le eventuali osservazioni che dovranno
essere presentate entro altrettanti giorni dalla loro ricezione. Ai
Consiglieri verrà inviata la sintesi dei lavori della Direzione con le
relative decisioni adottate.
ART. 18 IL PRESIDENTE NAZIONALE
1° Il Presidente Nazionale, eletto
nella prima seduta della Direzione Nazionale, rimane in carica tre
anni e comunque fino al successivo Congresso Nazionale al quale dovrà
presentarsi dimissionario.
2° Il Presidente Nazionale ha la
legale rappresentanza dell’Associazione Nazionale e tutela
l’osservanza dello Statuto Nazionale e del relativo Regolamento di
attuazione. In particolare : - ha la firma, che può delegare, degli
atti dell’Associazione Nazionale;
- provvede all’esecuzione delle deliberazioni assunte dalla Direzione
Nazionale e dal Consiglio Nazionale, avvalendosi anche della
collaborazione dei componenti della Direzione e del Consiglio
Nazionale;
- iscrive agli ordini del giorno le richieste motivate dei membri
della Direzione Nazionale e del Consiglio Nazionale ed è tenuto a
convocare tali organi qualora lo richiedano almeno 1/3 dei relativi
componenti;
- nei casi urgenti ed inderogabili prende di sua iniziativa, nelle
materie di competenza del Consiglio Nazionale e della Direzione
Nazionale, gli opportuni provvedimenti, salvo la ratifica dei predetti
organi;
- redige la relazione morale da presentare al Congresso Nazionale;
- designa il V. Presidente destinato a sostituirlo in caso di
impedimento;
- intrattiene contatti con il Referente Nazionale del Corpo VV.F. per
l’Associazione;
- sottopone al Consiglio d’Onore la richiesta di pareri o consigli su
singoli argomenti o problematiche di particolare interesse per
l’Associazione;
- cura i rapporti generali con i Coordinatori Regionali e in casi
particolari con i Presidenti Provinciali.
3° I contatti diretti con le Autorità
Istituzionali del Dipartimento VV.F. sono riservati al Presidente
Nazionale in particolari e delicati momenti della vita associativa e
comunque quando interessano le competenze generali della funzione
specifica del Presidente stesso con facoltà di delega. Di tali
contatti tiene informato il Presidente Onorario.
ART. 19 IL PRESIDENTE ONORARIO
1° Il Presidente Onorario per le sue
doti e qualità indiscusse rappresenta onorificamente tutta
l’Associazione e partecipa a pieno titolo, per la natura
dell’Associazione stessa, alla sua attività.
2° Egli partecipa, con diritto di
voto, alle riunioni della Direzione Nazionale e del Consiglio
Nazionale. Prendendo parte alle deliberazioni, esprime, anche quale
componente del Consiglio d’Onore, il proprio parere sugli argomenti da
trattare che abbiano una rilevanza in seno a tale organo o comunque,
che investano l’Associazione nei rapporti con terzi o con organismi
statali o Enti.
3° Nel quadro delle attività
determinate dalla Direzione Nazionale e di quanto previsto dal 3°
comma dell’Art.18, cura le relazioni dell’Associazione Nazionale con
le autorità Istituzionali dello Stato e del Ministero dell’Interno,
con la Dirigenza del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile e degli altri Enti ed Istituzioni,
tenendo informato il Presidente stesso. Nelle riunioni in cui per
norma statutaria sia invitato a partecipare il Consiglio d’Onore,in
assenza degli altri due componenti, egli rappresenta se delegato, il
predetto organo al quale riferisce.
4° Invitato dal Presidente Nazionale
raccoglie elementi di giudizio di cui dà informazione al Presidente
Nazionale e al Consiglio d’Onore, nel quadro delle valutazioni di
responsabilità nei confronti del Ministero dell’Interno che esercita
l’alta vigilanza sull’Associazione.
ART. 20 COLLEGIO NAZIONALE DEI
REVISORI DEI CONTI
1° Il Collegio dei Revisori dei Conti
è composto da tre membri effettivi e da due supplenti tutti eletti al
Congresso Nazionale. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.
2° I Revisori dei Conti effettuano i
regolari controlli della gestione contabile dell’Associazione almeno
due volte l’anno e comunque ogni qualvolta sia necessario. Il Collegio
dei Revisori dei Conti opera anche attraverso i propri singoli membri.
3° Il Presidente del Collegio
presenta all’Assemblea Nazionale dei Soci ogni anno e ogni tre anni la
relazione del Collegio sulla gestione contabile dell’intero mandato,
che sarà poi presentata dal Presidente stesso, al Congresso Nazionale.
Nel caso di riscontro di irregolarità durante le normali ispezioni
deve essere immediatamente informata, in forma scritta, la Direzione
Nazionale e l’Assemblea Nazionale dei Soci.
4° Le relazioni ed i verbali delle
riunioni del Collegio sono riportati su appositi libro - verbali
debitamente sottoscritto dai Revisori . Il Revisore dei Conti che,
senza giustificato motivo, non partecipi per due volte consecutive
alle sedute del Collegio convocate per iscritto in tempo utile, decade
dalla carica .
ART.
21 COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
1° Il Collegio dei Probiviri è
composto da tre membri e da due supplenti tutti eletti dal Congresso
Nazionale. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.
2° Il Collegio esamina :
a)
i ricorsi
presentati dai Soci a dai componenti degli organi Nazionali e
Territoriali. I giudizi sono insindacabili ed inappellabili.
b)
eventuali
controversie che possono insorgere e che devono riguardare
problematiche e comportamenti esclusivamente riconducibili al
Sodalizio;
c)
il testo dello
Statuto Provinciale congiuntamente al Presidente per verificarne la
conformità con la Statuto Nazionale, tenuto anche conto di eventuali
specificità derivanti dai criteri regionali di iscrizione negli albi
del volontariato;
d)
assolve ai
mandati fiduciari che gli vengono assegnati dal Presidente Nazionale.
Essi non debbono riguardare controversie personali tra Soci.
3° Le eventuali prescrizioni del
Collegio sulla conformità dello Statuto dovranno essere deliberate dal
Consiglio Provinciale quale parte integrante della Statuto stesso e
ratificate dall’Assemblea Provinciale dei Soci.
4° In caso di dimissioni dell’intera
Direzione Nazionale il Collegio assume il governo dell’Associazione
per l’ordinaria gestione e convoca entro otto giorni il Consiglio
Nazionale che a sua volta convocherà l’assemblea straordinaria dei
Soci dell’Associazione.
ART.
22 ORGANI DI COORDINAMENTO
Sono organi di Coordinamento: - il Coordinatore Regionale;
- il Coordinamento Femminile.
ART. 23 COORDINATORE REGIONALE
1° Il Coordinatore Regionale è
indicato dall’Assemblea Congressuale Regionale composta dai delegati
eletti nelle Assemblee Congressuali Provinciali per partecipare
all’Assemblea Congressuale Nazionale. Essi fanno parte, una volta
ratificati dal Congresso Nazionale, del Consiglio Nazionale. Nei casi
in cui il Coordinatore decada dall’incarico, qualora non fosse già
stato indicato dall’Assemblea Congressuale Regionale il V.
Coordinatore, i Presidenti provinciali della Regione interessata
provvederanno ad una nuova elezione, che verrà poi ratificata dal
Consiglio Nazionale.
2° Il Coordinatore Regionale è centro
regolatore di tutte le attività provinciali e funge da tramite nei
rapporti tra la Direzione Nazionale e le Sezioni.
3° Per dare seguito al lavoro
organizzativo e progettuale il Coordinatore Regionale può avvalersi di
un Coordinamento Regionale composto dai Presidenti provinciali o loro
delegati, che dovrà fra l’altro determinare i criteri per la
definizione della quota annuale che ogni Sezione dovrà fornire al
Coordinatore Regionale per l’espletamento delle funzioni finalizzate
al coordinamento di iniziative comuni da sviluppare in ambito
Regionale o Interregionale, coinvolgendo in quest’ultimo caso anche la
struttura Nazionale.
4° La figura del Coordinatore
Regionale non è incompatibile con la eventuale candidatura per
l’Elezione agli altri Organi Nazionali dell’Associazione . Qualora
eletto in uno dei detti Organi egli decade automaticamente
dall’incarico di Coordinatore Regionale.
ART. 24 COORDINAMENTO FEMMINILE
1° Può essere costituito, quale
strumento di lavoro per promuovere in via permanente, attraverso
specifiche iniziative, la presenza e la partecipazione delle donne
alla vita dell’Associazione, il Coordinamento Femminile Nazionale.
2° Le modalità della costituzione del
Coordinamento e la nomina dello stesso sono demandate, qualora ne
sussistano le condizioni previste dal regolamento, alla Direzione
Nazionale. La responsabile del Coordinamento può essere invitata a
partecipare ai lavori della Direzione e del Consiglio Nazionale.
ART. 25 REFERENTI DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
Il Referente Nazionale per i rapporti
con l’Associazione Nazionale, nominato dal Dipartimento dei Vigili del
Fuoco ed i Referenti territoriali designati dai Dirigenti dei
dipendenti Uffici periferici, partecipano alla vita dell’Associazione,
vengono invitati ai lavori dei rispettivi Consigli e seguono
l’attività dell’Associazione nell’ambito di competenza.
ART. 26 DURATA DELLE CARICHE
1° Le cariche sociali hanno la durata
di tre anni e possono essere riconfermate. La cessazione dalla carica
ha luogo per ultimato periodo, per dimissioni o per rimozione.
2° Qualora negli organi sociali delle
Sezioni, della Direzione Nazionale o nei Collegi di cui ai precedenti
articoli venga a mancare un membro, subentra fino alla fine del
triennio, il Socio che nelle rispettive elezioni riportò il maggior
numero dei voti, dopo gli eletti, salvo quanto previsto al settimo
comma dell’articolo 17.
ART. 27 SPETTANZA PER LE
CARICHE SOCIALI
Le cariche sociali e le
collaborazioni volontarie Nazionali e Provinciali non sono retribuite.
Ai membri degli organi statutari e ai collaboratori è tuttavia
concesso il rimborso per le spese debitamente documentate, ed
effettivamente sostenute per lo svolgimento del proprio incarico.
ART.
28 PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
1° Le entrate dell’Associazione
Nazionale nonché quelle delle Sezioni Provinciali sono costituite da:
a)
quote
associative;
b)
contributi di
Stato, Regioni, Province, Comuni o altri Enti pubblici finalizzati al
sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c)
donazioni o
lasciti testamentari;
d)
contributi di
partecipazione alle manifestazioni e alle attività turistiche e
sportive promosse nell’interesse delle Sezioni provinciali;
e)
contributi dal
Ministero dell’Interno e dell’Opera di Assistenza al Personale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
f)
rendite
finanziarie e dai beni acquistati con detti mezzi e da ogni altra
entrata che a qualsiasi titolo pervenga all’Associazione compatibile
con le sue finalità ;
g) erogazioni liberali – rimborsi spese – sottoscrizioni – iniziative
promozionali anche a premi – attività commerciali e produttive
marginali.
2) La Direzione Nazionale propone al
Consiglio Nazionale, la quota associativa, compresa quella di prima
iscrizione che i Soci sono tenuti a versare annualmente
all’Associazione Nazionale attraverso la Sezione di appartenenza..
3° Il patrimonio sociale è
costituito:
a)
beni immobili e
mobili. Anche le Sezioni provinciali potranno divenire proprietari di
beni mobili e immobili a loro destinati;
b)
obbligazioni o
altri titoli pubblici,
c)
donazioni,
lasciti o successioni;
d)
altri
accantonamenti e disponibilità patrimoniali, ed eventuali fondi di
riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
4° Il patrimonio delle Sezioni
provinciali è di diritto patrimonio esclusivo delle Sezioni stesse e
l’Associazione Nazionale non potrà nulla pretendere. Il patrimonio è
unico ed indivisibile e pertanto gli associati non ne possono chiedere
la divisione, nè pretendere la propria quota.
5° L’esercizio si chiude al 31
dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile la Direzione Nazionale
sottoporrà all’Assemblea Nazionale dei Soci il rendiconto relativo
all’anno precedente, nonché il bilancio preventivo per la loro
approvazione. Il rendiconto deve restare depositato nei 30 giorni
successivi all’approvazione presso l’Ufficio del Referente Nazionale
via Sorianello n.1. – Roma.
6° Il bilancio consuntivo e
preventivo approvato dall’Assemblea Nazionale dei Soci dovrà essere
portato a conoscenza dei Presidenti di Sezione tramite i Coordinatori
Regionali.
7) Gli utili di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo
indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la
destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge e pertanto
dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli
scopi sociali come deliberato dall’Assemblea dei Soci.
ART. 29 NORME DISCIPLINARI
1° A carico dei Soci, compresi i
Dirigenti a tutti i livelli dell’Associazione, che contravvengono alle
finalità e alle norme dello Statuto o Regolamento possono essere
adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:
- richiamo semplice;
- censura;
- sospensione per comportamento
contrario alle norme dello Statuto ed ai doveri morali
dell’Associazione, nonché per atti che producano danni
all’Associazione;
- espulsione per gravi infrazioni o
per atteggiamenti contrari ai principi dell’Associazione.
2° Il provvedimento di richiamo
semplice è adottato per il livello territoriale dal Presidente
provinciale, nonché dal Presidente Nazionale per i Presidenti
provinciali e i membri degli Organismi Nazionali.
3° La censura a livello territoriale,
in caso di più richiami, viene adottata dal Presidente provinciale,
mentre per i Presidenti provinciali viene adottata dalla Direzione
Nazionale.
4° I provvedimenti di sospensione e
di espulsione dei Soci a livello territoriale sono adottati dal
Presidente Nazionale su proposta documentata dei Consigli Provinciali,
sentita la Direzione Nazionale . Per i componenti dei Consigli
Provinciali e degli organi Nazionali valgono le norme previste agli
articoli 16 comma 6° e 17 punto i). I provvedimenti disciplinari
deliberati vanno portati a conoscenza del Collegio dei Probiviri.
ART.
30 RICORSI
1° Avverso l’adozione del
provvedimento di richiamo o di censura, adottato dal Presidente della
Sezione, il Socio può presentare ricorso al Consiglio Provinciale.
2° Avverso l’adozione del
provvedimento di sospensione o di espulsione il Socio può presentare
ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri.
3° Avverso l’adozione dei
provvedimenti disciplinari nei confronti dei Presidenti di Sezione,
dei Consiglieri Provinciali e dei membri del Consiglio e della
Direzione Nazionale è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei
Probiviri.
4° Tutti i ricorsi debbono essere
presentati per iscritto al Segretario Nazionale entro 30 giorni dalla
notifica del primo provvedimento. I ricorsi sospendono temporaneamente
i provvedimenti adottati.
ART. 31 CESSAZIONE DA SOCIO
1° Il Socio può cessare di far parte
dell’Associazione per dimissioni, per morosità o per espulsione. Il
Socio può essere anche temporaneamente sospeso.
2° Nei casi di cui al comma
precedente egli perde il diritto :
a)
all’uso della
tessera e del distintivo sociale che dovranno essere riconsegnati
all’Associazione Nazionale attraverso il Presidente della Sezione
provinciale;
b)
al godimento di
ogni beneficio morale e materiale dell’Associazione.
ART. 32 SCIOGLIMENTO
DELL’ASSOCIAZIONE
1° Lo scioglimento dell’Associazione
Nazionale può essere deliberato dal Congresso Nazionale a maggioranza
dei tre quarti dei presenti. In tale caso il Congresso nominerà il
Collegio dei liquidatori per la destinazione dei beni materiali, che
comunque dovranno essere destinati ad un Ente di Beneficenza, con
privilegio per le Opere Assistenziali del Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile salvo diversa
destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello
scioglimento.
2° Lo scioglimento dell’Associazione
Nazionale determina di diritto la inapplicabilità totale del presente
Statuto e del relativo Regolamento di attuazione alle Sezioni
Provinciali. Il patrimonio delle Sezioni rimane patrimonio
indivisibile di esse e potrà essere gestito in proprio con la
ricostituzione della Sezione stessa opportunamente modificata.
ART. 33 MODIFICHE ALLO STATUTO E AL
REGOLAMENTO
1° Allo Statuto approvato potranno
essere apportate modifiche dal Congresso Nazionale dell’Associazione
con la maggioranza dei 2/3, nel rispetto di quanto previsto dall’art.14
comma 2° punto f:
2° E’ demandata al Consiglio
Nazionale entro tre mesi dall’approvazione del presente Statuto, su
proposta della Direzione Nazionale, l’approvazione del Regolamento,
nel rispetto rigoroso dello Statuto e con voto favorevole di almeno i
2/3 dei suoi componenti.
3° Eventuali modifiche al
regolamento potranno essere apportate nel corso del triennio dal
Consiglio Nazionale con una maggioranza dei 2/3 dei loro componenti.
ART. 34 NORME GENERALI
1° Per quanto non previsto dal
presente Statuto sono valide le norme stabilite dal Codice Civile e le
leggi vigenti in materia.
2° I membri della Direzione Nazionale
e del Consiglio Nazionale, i Revisori dei Conti i membri del Collegio
dei Probiviri, e coloro che ne svolgono le funzioni non possono
contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di
compravendita, direttamente o indirettamente, con l’Associazione, se
non previa deliberazione del Consiglio Nazionale assunta all’unanimità
e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio dei
Revisori dei Conti, fermi restando gli obblighi previsti dalla legge.
3° Per effetto del presente Statuto
le attuali Sezioni provinciali assumono la denominazione di
“Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale – Sezione
di ……………………”
4° I Presidenti delle Sezioni
adegueranno entro un anno dall’entrata in vigore del presente Statuto,
il proprio Statuto, chiedendone per la validità il parere di
conformità al Collegio Nazionale dei Probiviri. Il Collegio, dal suo
ricevimento, avrà trenta giorni di tempo per emettere il parere o
eventuali osservazioni.
5° Eventuali modifiche, tali da
discostarsi significativamente dal presente Statuto che si rendessero
necessarie su richiesta degli Enti Locali per l’iscrizione agli albi
del volontariato, dovranno essere sottoposte all’esame del predetto
Collegio.
6°
Eventuali modifiche alla denominazione di Uffici ed Organi del
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile si intendono estese a quelle indicate nel presente Statuto.
7) Le presenti disposizioni statutarie
sostituiscono quelle del precedente statuto, a partire dalla data
dell’entrata in vigore delle stesse.
ART. 35 NORME TRANSITORIE
Le Sezioni S.C.A. e C.S.E. sono
soppresse. In luogo delle due preesistenti Sezioni S.C.A. e C.S.E. viene
istituita la Sezione Dipartimentale a rango di Sezione provinciale della
quale ha tutte le prerogative con le sue stesse procedure. In essa
confluiscono gli attuali patrimoni e gli attuali Soci delle predette
Sezioni ai quali potranno aggiungersi prevalentemente coloro che hanno
prestato servizio in strutture ora inquadrate nel Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
ART. 36 FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie si elegge il
Foro di Roma.
ART. 37 NORME DI ATTUAZIONE
Con il Regolamento sarà data
attuazione, ove occorra, alle norme contenute nel presente Statuto. |