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Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
Documento: Circolare n. 90 del 29 dicembre 2004.
Oggetto:Nuova disciplina in materia di benefici previdenziali per i
lavoratori esposti all’amianto.
Quadro
Normativo
·
Legge 27 marzo 1992, n. 257,
articolo 13, comma 8, come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n.
271
·
Decreto legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, articolo 47
·
Legge 24 dicembre 2003, n. 350,
articolo 3, comma 132
·
Decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, del 27 ottobre 2004, di attuazione dell’art.
47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
Nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17
dicembre 2004 è stato pubblicato il Decreto interministeriale del 27
ottobre 2004, il quale, nel dettare le modalità di attuazione
dell’art. 47 della legge n. 326/2003, opera anche un sistematico
coordinamento tra lo stesso art. 47 e l’art. 3, comma 132, della legge
n. 350/2003 e rappresenta, quindi, il nuovo quadro di riferimento
normativo in materia di benefici previdenziali per lavoratori esposti
all’amianto.
In particolare, il Decreto:
·
prevede due diversi regimi – sia sostanziali che procedurali - a
seconda che il periodo lavorativo di esposizione all’amianto fosse
soggetto o non soggetto
all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali gestita dall’INAIL;
·
stabilisce, per tutti indistintamente
i lavoratori, il 2 ottobre 2003 come data ultima di esposizione
all’amianto utile per la maturazione del diritto ai benefici
previdenziali;
·
fissa, per tutti indistintamente
i lavoratori, il 15 giugno 20051
come data ultima per la presentazione all’INAIL della domanda di
rilascio del certificato di esposizione all’amianto2
, pena la decadenza dal diritto ai benefici previdenziali.
1.
Lavoratori che sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi
soggetti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL
Sulla base dell’art. 1, comma 2, del
Decreto interministeriale, ai lavoratori che:
·
sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi soggetti
all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL;
·
hanno già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al
conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 8,
della legge n. 257/1992, e successive modificazioni;
·
presentino la domanda di certificazione all’INAIL, se non vi hanno già
provveduto, entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto stesso e cioè entro il 15 giugno 2005;
si applica la disciplina previgente al 2
ottobre 2003.
Da ciò discende che la maturazione del
diritto ai benefici previsti dal previgente regime avviene
esclusivamente con l’accertata esposizione ultradecennale all’amianto
verificatasi entro il 2 ottobre 2003, a prescindere dal momento di
presentazione della domanda all’INAIL - che può anche essere
successivo al 2 ottobre 2003 purchè, ovviamente, non successivo al 15
giugno 2005 – e, a maggior ragione, a prescindere dalla data di
rilascio del certificato di esposizione.
Pertanto, i lavoratori che hanno
presentato, o presenteranno entro il 15 giugno 2005, domanda di
certificazione all’INAIL - e ai quali l’INAIL ha certificato o
certificherà l’esposizione ultradecennale all’amianto verificatasi
entro il 2 ottobre 2003 per periodi lavorativi soggetti
all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL stesso -
continueranno a fruire del coefficiente moltiplicativo di 1,5 del
periodo di esposizione, ai fini sia della determinazione delle
prestazioni pensionistiche sia della maturazione del diritto di
accesso alle medesime.
1.1.
Presentazione della domanda.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9, del
Decreto interministeriale, questi lavoratori sono tenuti a presentare
la domanda all’INAIL entro il 15 giugno 2005 soltanto se, alla data di
emanazione del Decreto stesso, non vi avevano già provveduto.
Le domande devono essere predisposte
secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 del Decreto; si ritiene,
però, che l’eventuale discordanza dallo schema non possa considerarsi
elemento sufficiente per respingere la domanda. Le Sedi, quindi, in
caso di domande carenti delle necessarie informazioni, provvederanno a
richiederne l’integrazione al lavoratore e, una volta acquisite le
notizie mancanti, procederanno ad istruire la pratica.
1.2.
Procedure di accertamento e di certificazione dell’esposizione
all’amianto.
L’art. 3, comma 9, del Decreto
interministeriale stabilisce che per i lavoratori di cui si tratta
“continuano a trovare applicazione le procedure di riconoscimento
dell’esposizione all’amianto seguite in attuazione della previgente
disciplina”.
Pertanto, allorché dalla storia
lavorativa presente nella domanda avanzata dal lavoratore risulti che
tutti i periodi lavorativi con asserita esposizione all’amianto erano
soggetti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL, la pratica
dovrà essere istruita seguendo le istruzioni in vigore. Al riguardo,
si ricorda che la raccolta delle principali disposizioni emanate in
materia è stata consegnata agli esperti regionali in occasione del
corso tenutosi a Roma il 22 ottobre 2003.
Si richiamano in particolare:
·
il flusso procedurale definito con le lettere del 23 novembre 1995 e
del 2 aprile 1996, riguardanti i lavoratori dipendenti sia da aziende
che non hanno pagato il premio supplementare sia da aziende che lo
hanno pagato.
Per quanto riguarda questi ultimi,
ribadito che l’INAIL può rilasciare attestati di avvenuto pagamento
del premio supplementare asbestosi solo se il lavoratore richiedente
ha preliminarmente presentato in Sede la dichiarazione dell’azienda
sull’avvenuto pagamento, proprio per quel lavoratore, del premio
supplementare, si sottolinea l’esigenza di acquisire il parere
CON.T.A.R.P. in ogni situazione di incertezza ovvero di rilevate
inesattezze o incongruenze nella dichiarazione aziendale;
·
la procedura speciale definita con la lettera del 16 aprile 1997, e
con la nota del Ministero del lavoro del 4 aprile dello stesso anno,
per i lavoratori ex dipendenti di imprese cessate o fallite e
irreperibili. Va confermato, a tale riguardo, il ruolo prioritario che
in questa particolare procedura fu a suo tempo affidato alle Direzioni
regionali e provinciali del lavoro dallo stesso Ministero, ruolo che
oggi viene ulteriormente rafforzato dall’art. 3, comma 5, del Decreto
interministeriale che – relativamente ai soggetti non assicurati INAIL
– affida esclusivamente alle Direzioni provinciali del lavoro, previe
apposite indagini, il rilascio del curriculum lavorativo del
richiedente;
·
la necessità di attenersi scrupolosamente agli Atti di indirizzo
ministeriale, senza possibilità di interpretazioni estensive o
analogiche.
Si fa presente infine che i certificati di riconoscimento
dell’esposizione all’amianto per la tipologia di lavoratori trattata
in questo paragrafo conterranno sia il riferimento legislativo al
precedente regime (e cioè all’art. 13, comma 8, della legge n.
257/1992 e successive modifiche ed integrazioni) sia l’esplicita
indicazione che si tratta di periodi lavorativi soggetti
all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali gestita dall’INAIL.
Ciò allo scopo di consentire ai
competenti Enti Previdenziali ogni decisione sulla ricorrenza del
presupposto di legge (e cioè, ripetesi, esposizione ultradecennale
all’amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003 in attività
lavorativa soggetta all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL)
previsto per l’applicazione a questi lavoratori della disciplina dei
benefici previdenziali previgente al 2 ottobre 2003.
2.
Lavoratori che sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi
non soggetti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL
Sulla base del combinato disposto degli
articoli 1, comma 1, e 2, commi 1 e 2, del Decreto interministeriale,
la nuova disciplina si applica ai lavoratori che, alla data del 2
ottobre 2003:
·
sono stati esposti all’amianto in concentrazione media annua non
inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, e
comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti
collettivi nazionali di lavoro;
·
svolgendo una o più attività lavorative comportanti l’esposizione
all’amianto che vengono specificamente elencate nel Decreto;
·
per periodi lavorativi non inferiori a dieci anni e
non soggetti
all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL.
I benefici previdenziali riconosciuti a
questi lavoratori consistono nell’applicazione del coefficiente
moltiplicativo di 1,25 del periodo lavorativo non inferiore a dieci
anni con esposizione all’amianto, ai fini della determinazione
dell’importo delle prestazioni pensionistiche e non già della
maturazione del diritto di accesso alle medesime.
Rientrano nell’ambito di applicazione
delle nuove disposizioni i lavoratori che hanno svolto attività
lavorativa che:
·
non era, e tuttora non è, soggetta all’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi
del D.P.R. n. 1124/1965, come i vigili del fuoco, il personale di volo
della navigazione aerea, ecc.
·
è stata in passato, ed è tuttora, soggetta all’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965 ma presso un Ente
assicuratore diverso dall’INAIL, e cioè i marittimi e i dipendenti,
civili e militari, dello Stato.
Allorché dalla storia lavorativa
presente nella domanda avanzata dal lavoratore risulti che tutti i
periodi lavorativi con asserita esposizione all’amianto non erano
soggetti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL, la pratica
dovrà essere istruita sulla base delle seguenti istruzioni.
Separata trattazione è effettuata per i
lavoratori che, come i ferrovieri ed i postali, hanno svolto attività
lavorativa “mista”, e cioè in parte soggetta, ed in parte non
soggetta, all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL; per questi
lavoratori si fa rinvio al successivo punto 3.
2.1.
Presentazione della domanda.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del
Decreto interministeriale, i lavoratori di cui si tratta devono
presentare la domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto
all’INAIL entro il 15 giugno 2005, a pena di decadenza dal diritto ai
benefici3
.
Si richiama l’attenzione, tuttavia, sul
fatto che, diversamente dai lavoratori di cui al precedente punto 1.,
per questi lavoratori sussiste l’obbligo di
ripresentare le domande
eventualmente già inoltrate prima del 2 ottobre 2003. Pertanto, le
richieste presentate fino a tale data non sono valide e non devono
essere istruite.
Le domande, inoltre, devono essere
predisposte secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 del Decreto; si
ritiene, però, che l’eventuale discordanza dallo schema non possa
considerarsi elemento sufficiente per respingere la domanda. Le Sedi,
quindi, in caso di domande carenti delle necessarie informazioni,
provvederanno a richiederne l’integrazione al lavoratore e, una volta
acquisite le notizie mancanti, procederanno ad istruire la pratica.
2.2.
Presentazione del curriculum lavorativo.
Si è già detto, al precedente punto 2,
che i lavoratori di cui si tratta, per fruire dei benefici
previdenziali, devono – tra le altre condizioni - aver svolto una o
più attività lavorative comportanti esposizione all’amianto elencate
nell’art. 2, comma 2, del Decreto.
L’attestazione della ricorrenza di
questo presupposto è di competenza del datore di lavoro.
Infatti, l’art. 3, comma 3, del Decreto
stabilisce che il curriculum lavorativo rilasciato dal datore di
lavoro dovrà contenere non solo l’indicazione delle mansioni, reparti
e periodi lavorativi del lavoratore richiedente, ma anche l’espressa
dichiarazione che il lavoratore è stato adibito, in modo diretto ed
abituale, a una o più attività lavorative comportanti l’esposizione
all’amianto di cui al predetto art. 2, comma 2.
La presentazione da parte del lavoratore
del curriculum, da redigere secondo lo schema di cui all’allegato 2
del Decreto, costituisce la condizione al verificarsi della quale è
subordinato l’avvio del procedimento di accertamento e certificazione
dell’esposizione da parte dell’INAIL.
Pertanto, la non conformità del
curriculum allo schema di cui all’allegato 2 del Decreto comporta la
reiezione della domanda senza ulteriore istruttoria. Resta inteso,
peraltro, che devono considerasi validi curricula lavorativi
contenenti tutte le informazioni previste nello “schema” allegato al
Decreto, pure se redatti su modelli formalmente non conformi.
Si richiama l’attenzione sul comma 4
dell’art. 3, che demanda alle Direzioni provinciali del lavoro
l’esclusiva competenza in materia di controversie relative al rilascio
e al contenuto dei curricula, senza alcun coinvolgimento dell’INAIL.
Si osserva, inoltre, che la normativa
non prevede un termine ultimo per la presentazione dei curricula.
Nondimeno, è da definire una linea di condotta per le domande che,
dopo un ragionevole periodo di tempo, continueranno a restare prive
del successivo curriculum. Si fa riserva, al riguardo, di fornire
istruzioni allorché si avranno le informazioni necessarie per valutare
le dimensioni del fenomeno. Nel frattempo, resta inteso che le domande
prive di curricula non dovranno in alcun modo essere istruite.
2.3.
Procedura di accertamento e certificazione dell’esposizione
all’amianto.
Una volta pervenuto il curriculum
lavorativo conforme alle disposizioni, prende avvio la procedura di
accertamento tecnico della esposizione all’amianto che è stabilita
dagli articoli 2, comma 1, e 3 del Decreto interministeriale.
Si richiama, in particolare,
l’attenzione sui seguenti aspetti:
·
l’adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività
elencate dall’art. 2, comma 2, del Decreto interministeriale
costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per il
riconoscimento dell’esposizione. Tale condizione, come già detto, deve
essere attestata dal datore di lavoro nel curriculum, ma può essere
oggetto di verifica da parte delle CONTARP nel corso degli
accertamenti tecnici;
·
per fruire dei benefici previsti dalla nuova disciplina è altresì
necessario essere stati esposti, per un periodo non inferiore a dieci
anni, ad una concentrazione media annua non inferiore a 100
fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno e, comunque, sulla
durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali
di lavoro;
·
la durata e l’intensità dell’esposizione sono accertate dalle CONTARP
regionali, che, ai sensi dell’art. 3, comma 7, potranno formulare
giudizi fondati su ragionevole verosimiglianza, utilizzando non solo
le indagini mirate di igiene industriale – laddove esistenti - ma
anche i dati della letteratura scientifica, le informazioni ricavabili
da situazioni lavorative con caratteristiche analoghe e ogni altra
documentazione e conoscenza utile;
·
ai sensi dell’art. 3, comma 6, il datore di lavoro è tenuto a fornire
all’INAIL tutti i documenti e le notizie ritenute utili dall’Istituto
stesso. Viene così resa più cogente la partecipazione dei datori di
lavoro alla ricostruzione degli elementi di valutazione
dell’esposizione;
·
ai sensi dell’art. 3, comma 5, nel caso di aziende cessate o fallite
con datore di lavoro irreperibile, l’incarico di effettuare le
indagini e di rilasciare i curricula lavorativi è affidato
esclusivamente alle Direzioni provinciali del lavoro. I curricula
devono essere comunque conformi allo schema allegato n. 2 al Decreto.
Circa le concrete modalità di
effettuazione degli accertamenti tecnici e di elaborazione dei pareri,
si ritiene, al momento, di dover confermare le procedure già
positivamente seguite in passato per i lavoratori assicurati INAIL.
In particolare, le CONTARP regionali
restano titolari dei pareri riguardanti gli ambienti di lavori
rientranti nella loro sfera di competenza territoriale, con
l’avvertenza che:
·
per i lavoratori marittimi, la competenza viene individuata con
riferimento al territorio ove è situata la sede dell’armatore;
·
per il personale viaggiante delle ex FF.SS., nonché per il personale
di volo (piloti ed assistenti), la competenza viene individuata con
riferimento al territorio ove è situata la struttura da cui dipendeva
(o dipende) il lavoratore richiedente, come indicata nel curriculum
lavorativo.
A supporto dei pareri che saranno resi
dalle CONTARP regionali e fermo restando l’autonomo giudizio di queste
ultime, si sta esaminando la possibilità di elaborare, a cura di
appositi Gruppi di lavoro da costituire presso la CONTARP Centrale,
linee guida riguardanti:
·
il personale delle Compagnie di navigazione;
·
il personale delle ex FF.SS diverso da quello occupato nelle “Officine
di grandi riparazioni” (personale di stazione, personale viaggiante,
binaristi, ecc.);
·
altre categorie di lavoratori che hanno svolto o svolgono attività
lavorative con connotati organizzativi e tecnologici sostanzialmente
analoghi a livello nazionale (piloti e assistenti di volo, personale
della scuola e altri dipendenti dello Stato, vigili del fuoco, ecc.).
Si fa presente, infine, che i
certificati di riconoscimento dell’esposizione all’amianto per la
tipologia di lavoratori trattata in questo paragrafo conterranno sia
il riferimento legislativo al nuovo regime (e cioè all’art. 47 del
decreto legge n. 269/2003 convertito, con modifiche, dalla legge n.
326/2003 e relative norme di attuazione) sia l’esplicita indicazione
che si tratta di periodi lavorativi non soggetti all’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali gestita dall’INAIL.
Ciò allo scopo di consentire ai
competenti Enti Previdenziali ogni decisione sulla ricorrenza del
presupposto di legge (e cioè, ripetesi, esposizione non inferiore a
dieci anni all’amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003 in
attività lavorativa non soggetta all’assicurazione obbligatoria
gestita dall’INAIL) previsto per l’applicazione a questi lavoratori
della nuova disciplina dei benefici previdenziali in vigore dal 2
ottobre 2003.
3.
Lavoratori che sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi
“misti”, e cioè in parte soggetti e in parte non soggetti
all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL
Rientrano in questa categoria non solo i
ferrovieri (assicurati presso l’INAIL dal 1° gennaio 1996) e i postali
(assicurati presso l’INAIL dal 1° gennaio 1999) ma, in generale, tutti
i lavoratori che hanno svolto più attività lavorative , alcune
soggette ed altre non soggette alla assicurazione obbligatoria gestita
dall’INAIL, come, in ipotesi, potrebbe essere accaduto a marittimi o a
dipendenti, civili e militari, dello Stato che in passato avessero
lavorato nel settore industria o viceversa.
Pertanto, allorché dalla storia
lavorativa presente nella domanda avanzata dal lavoratore risulti che
i periodi lavorativi con asserita esposizione all’amianto erano in
parte soggetti e in parte non soggetti all’assicurazione obbligatoria
gestita dall’INAIL, la pratica dovrà essere “sdoppiata” e istruita
separatamente, seguendo, per i periodi “INAIL”, le procedure descritte
ai precedenti punti 1.1. e 1.2. e, per i periodi “non INAIL”, le
procedure descritte ai precedenti punti 2.1., 2.2. e 2.3.
Il lavoratore, quindi, in caso di
riconoscimento dell’esposizione riceverà due (o più) certificati
distinti, ciascuno riportante i pertinenti riferimenti legislativi e
l’indicazione circa la copertura, o non copertura, dell’assicurazione
obbligatoria INAIL.
Spetterà, poi, al competente Ente
Previdenziale decidere, in relazione a quanto certificato dall’INAIL,
il tipo di disciplina di benefici previdenziali da applicare.
4.
Domanda di riconoscimento dei periodi di esposizione all’amianto da
parte di lavoratori affetti da malattia professionale da amianto
riconosciuta dall’INAIL (art. 13, comma 7, della legge n. 257/1992 e
successive modifiche)
Poiché il Decreto interministeriale non
detta disposizioni al riguardo, nulla cambia rispetto alle istruzioni
impartite in passato sull’argomento.
Pertanto, l’Istituto continuerà a
certificare periodi di esposizione all’amianto soltanto a lavoratori
la cui malattia professionale è stata riconosciuta dall’Istituto
stesso, con l’avvertenza che dovranno essere certificati anche i
periodi lavorativi di rischio non soggetti all’assicurazione
obbligatoria gestita dall’INAIL se quei periodi sono stati considerati
rilevanti ai fini del riconoscimento della tecnopatia da amianto.
Si osserva, inoltre, che per questa
tipologia di richieste non è previsto un termine ultimo di
presentazione.
5.
Prime istruzioni operative.
Il nuovo quadro normativo richiede
alcuni interventi di modifica ed implementazione della procedura
informatica “NPRA”, che si presume di completare entro il prossimo
mese di febbraio.
Nel frattempo, si forniscono le seguenti
direttive con effetto immediato:
·
per quanto riguarda i lavoratori assicurati INAIL che hanno presentato
domanda dopo il 2 ottobre 2003, e
limitatamente ai periodi soggetti all’assicurazione INAIL,
devono essere riattivate tutte le funzioni istruttorie e certificative
di competenza dell’Istituto che erano state sospese con lettera del 12
gennaio 2004, dando precedenza ai casi con esposizione riconosciuta. A
tale riguardo, si fa presente che si sta provvedendo a modificare, in
“NPRA”, il testo dei certificati con definizione positiva riguardanti
questa tipologia di lavoratori;
·
per quanto riguarda i lavoratori non assicurati INAIL, oppure
assicurati INAIL che richiedono il riconoscimento dell’esposizione per
periodi non soggetti all’assicurazione INAIL, si deve continuare ad
inserire in procedura esclusivamente i dati anagrafici e i dati
relativi alla domanda, onde generare il numero del Protocollo Unico
Nazionale. Peraltro, qualora dovessero pervenire anche i primi
curricula professionali conformi allo
schema allegato n. 2 del Decreto interministeriale, gli
stessi curricula non dovranno essere al momento inseriti in procedura
ma dovranno essere inviati, in copia e corredati dalla documentazione
eventualmente prodotta dai lavoratori, alle CONTARP regionali per
l’avvio della istruttoria tecnica di loro competenza;
·
allo scopo di tenere l’evidenza statistica delle categorie di
lavoratori che presentano domande all’INAIL, si sta provvedendo ad
inserire, in “NPRA”, un apposito indicatore che consente di
individuare se se si tratta di lavoratori che hanno svolto attività
lavorativa soggetta all’assicurazione INAIL, non soggetta
all’assicurazione INAIL oppure “mista”. Tale indicatore deve essere
obbligatoriamente digitato per tutte
indistintamente le domande.
Si fa presente, infine, che sono state
programmate per i prossimi mesi di gennaio e febbraio videoconferenze
e corsi di formazione per affrontare le problematiche poste dalla
nuova normativa.
______________________________
1.Il 15
giugno 2005 è il 180° giorno dalla data di pubblicazione del Decreto
interministeriale nella Gazzetta Ufficiale.
2.Per
data di presentazione della domanda si intende la data di arrivo alla
Sede INAIL o la data del timbro postale di invio nel caso di
raccomandata (art. 3, comma 2, del Decreto interministeriale)..
3.Vedi
note nn. 1 e 2.
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